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Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R

Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026

Art. 3
Esclusioni
1. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 non sono soggetti a riconoscimento, né a registrazione:
a) la produzione primaria per uso domestico privato;
b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
c) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio o di un esercizio di somministrazione, a condizione che la cessione sia occasionale e su richiesta, che avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, e che tale attività sia marginale rispetto all’attività principale. Per i prodotti della pesca l’esclusione si applica alla pesca per uso domestico privato, compresa la pesca sportiva, la pesca ricreativa, e alla vendita di prodotti della pesca effettuata dai pescatori professionisti iscritti negli appositi elenchi o dagli itticoltori registrati all’anagrafe zootecnica, al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale, per un quantitativo massimo di 100 kg al giorno di prodotto primario fresco. È fatto salvo l'obbligo, conformemente alle specifiche linee guida sull’igiene dei prodotti della pesca, dell’applicazione delle norme igieniche nella produzione, imballaggio e rintracciabilità. Al fine di identificare l'ambito di commercializzazione dei prodotti della pesca freschi, sul documento di trasporto va riportato il punto di sbarco utilizzato;
d) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica da parte di cacciatori al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale;
e) i centri di raccolta e le concerie che rientrano nella definizione di impresa alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene;
2. Con riferimento ai sottoprodotti di origine animale (SOA) e ai prodotti derivati, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 non sono soggetti né a registrazione, né a riconoscimento i seguenti operatori, impianti e stabilimenti:
a) incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del Sito esternoD.Lgs 152/2006 , attuazione della Direttiva 2010/75/UE in materia di incenerimento rifiuti;
b) discariche autorizzate conformemente al Sito esternoD.Lgs. 36/2003 ;
c) generatori di SOA, le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione dell’UE sull’igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti, che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull’igiene alimentare, sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni di tale regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui SOA, come ad esempio l’incenerimento o lo stoccaggio per conto terzi, tali attività devono essere riconosciute o registrate;
d) stabilimenti che generano SOA, già riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 o del Regolamento (CE) n. 853/2004, qualora effettuino, sui propri SOA, le operazioni di cui al Regolamento (UE) n. 142/2011, art 19 lettera b), punti da i) a vii) e xi) nel sito dello stabilimento. In questo caso, l’Autorità competente locale può autorizzare l’operazione senza la registrazione di cui all’articolo 23 o il riconoscimento di cui all’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, a condizione che i SOA siano immagazzinati, trasportati e smaltiti o utilizzati come SOA e non come prodotti derivati;
e) biogas e compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, corrispondente alla definizione di effluenti di allevamento di cui al Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 in impianti aziendali o interaziendali come unico ed esclusivo SOA, in conformità al suddetto decreto e secondo modalità stabilite dall’Autorità competente regionale;
f) biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione Categoria 3 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, SOA derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova ed ex alimenti trasformati conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) n. 852/2004, secondo modalità stabilite dalle Autorità competente regionale;
g) biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie (o facenti capo a consorzi di aziende lattiero casearie) nel caso in cui introducano SOA Categoria 3 derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto (o dai medesimi impianti consorziati).
h) i mangimifici, ad esclusione di quelli che ricevono ed utilizzano le proteine animali trasformate (codice SINTESI FEEDP”). Per particolari esigenze legate agli scambi di materie prime per mangimi (ad esempio fosfato bicalcico e tricalcico), può essere estesa, a richiesta, la registrazione, anche a questi mangimifici, utilizzando lo stesso codice.
3. Sono altresì esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009, le seguenti attività:
a) gli operatori che commercializzano, all’interno del territorio nazionale, fertilizzanti organicie ammendanti costituitiesclusivamente dai seguentiprodotti derivati: stallatico trasformato, compost e residui della digestione;
b) glioperatori che commercializzano, all’internodel territorio nazionale, concimi organominerali la cui componente organica è costituita unicamente dai fertilizzanti organici e ammendanti di cui al punto precedente;
c) i laboratori che effettuano le analisi di laboratorio su campioni di alimenti di origine animale e su campioni di sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale, per valutare il rispetto delle specifiche norme di settore (circolare ministeriale DGISAN 20428 del 17 maggio 2017);
d) gli operatori che immettono sul mercato e distribuiscono all’utente finale fertilizzanti organici e ammendanti in confezioni pronte per la vendita, di peso non superiore ai 50 kg;
e) gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all’allegato XIII, capo VI del Regolamento (UE) n. 142/2011, per scopi privati o non commerciali;
f) gli operatori che trattano o smaltiscono, una tantum, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi;
g) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati e piume non trattate, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni;
h) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di SOA Categoria 2 e Categoria 3, oppure prodotti da essi derivati (es. candele di cera, bracciali d’osso ed altre attività artigianali che non presentino rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all’uomo o agli animali), per uso tecnico (escluso uso mangimistico e fertilizzante), per la fornitura diretta di tali prodotti all’utente finale, al mercato locale o ai dettaglianti locali. Sono da considerarsi piccoli quantitativi le partite di SOA e prodotti derivati dell’ordine di 1000kg/anno forniti dagli operatori che lavorano tali materiali, per scopi diversi dall’alimentazione degli animali da reddito, all’utente finale, ai dettaglianti locali e al mercato locale (ove per locale si intende l’estensione geografica della Provincia e delle Province contermini). L’operatore fornitore che intende cedere SOA o prodotti derivati agli operatori utilizzatori di cui sopra, è tenuto a garantire la tracciabilità, indicando nel registro delle partite il quantitativo fornito ed il nome dell’operatore, specificando che trattasi di operatore esonerato ai sensi dell’art. 20 lettera d) del Regolamento (UE) n. 142/2011.
i) glioperatori che commercializzano, all’internodel territorio nazionale, concimi organominerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico, derivante da proteine animali trasformate e da farine di carne ed ossa, inferiore o uguale al 4%, associata alla presenza di componenti minerali non presenti negli elenchi previsti dall’art. 24 del Reg. (CE) 767/2009 (Catalogo materie prime per mangimi) e dall’art. 17 del Reg. (CE) 1831/2003 (Registro comunitario degli additivi per mangimi) e loro successive modifiche ed integrazioni.
4. Sono inoltre escluse dall’obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, comportano la produzione di SOA in allevamenti registrati in BDN, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, quali ad esempio i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, i centro recupero animali selvatici , le strutture veterinarie pubbliche e private. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.
5. Sono esclusi, dall’obbligo di riconoscimento e registrazione, gli operatori che producono e commercializzano, esclusivamente sul territorio nazionale, alimenti per animali da compagnia contenenti, come SOA, esclusivamente latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, uova, prodotti a base di uova, miele, grassi fusi, collagene, gelatina. Per questa fattispecie è sufficiente la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005. In tutti gli altri casi valgono gli obblighi stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009.
6. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di carcasse di animali o parti di esse, le Autorità competente locale possono autorizzare, senza l’obbligo di registrazione ai sensi dell’art 23 o di riconoscimento ai sensi dell’art 24, uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un’area dedicata individuata dal Sindaco, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. Le Autorità competente locale detengono un’anagrafe locale di tali contenitori e un registro di carico e scarico e ne danno comunicazione all’Autorità competente regionale.
7. I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un’area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.
8. Per ogni sito, di cui al comma 6, è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'Autorità competente locale. Il responsabile gestionale: a) detiene il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009; b) applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.