Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R
Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Salvo quanto previsto all'articolo 3, le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
a) alla registrazione dei produttori primari di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004;
b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine non animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, di cui all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento;
c) agli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del Regolamento (CE) n. 852/2004, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) e e) del presente regolamento;
d) alle attività che trattano prodotti di origine animale escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 ma soggette a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, di cui all'articolo 5, comma 2 del presente regolamento;
e) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento;
f) agli stabilimenti registrati ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, di cui all'articolo 5, comma 4 del presente regolamento;
g) agli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f) del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

