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Regolamento 14 luglio 2025, n. 32/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Modifiche al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025

Art. 8
Autostazioni e biglietterie dei soggetti esercenti. Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 9/R/2005
1. Alla rubrica dell’articolo 8 del d.p.g.r. 9/R/2005 la parola “
capilinea
” è soppressa” e la parola: “
principali
”, sono sostituite dalle seguenti: “
dei soggetti esercenti
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
i capilinea e le biglietterie principali
” sono soppresse.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
e, per i servizi oggetto di applicazione di più scaglioni tariffari, l’indicazione del costo di ciascuna corsa di riferimento origine/destinazione
”, sono soppresse.
4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio
”, sono sostituite dalle seguenti: “
o di attivazione dei biglietti digitali
”.
5. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
d) i grafici di rete dei servizi urbani ed extraurbani, relativi alle aree di riferimento delle linee passanti dall’autostazione;
”.
6. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 9/R/2005 è inserita la seguente:
d bis) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio.
”.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 9/R/2005 è inserito il seguente:
1 bis. Presso tutte le biglietterie dei soggetti esercenti sono esposti:
a) nome e logo del soggetto esercente;
b) il numero verde regionale per i reclami dell’utenza indicato nell’allegato C;
c) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente con l’indicazione dell’orario di funzionamento del servizio, oltre agli eventuali ulteriori canali di comunicazione messi a disposizione dall’azienda;
d) le indicazioni concernenti il sistema tariffario vigente;
e) le modalità di convalida dei biglietti o di attivazione dei biglietti digitali;
f) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio.
”.
8. Al comma 2 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
e delle biglietterie principali
”, sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.