Regolamento 14 luglio 2025, n. 32/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Modifiche al d.p.g.r. 9/R/2005.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
Art. 7
Fermate e capilinea. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r 9/R/2005
1. Alla rubrica dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 dopo la parola “
Fermate
”, sono inserite le seguenti: “
e capilinea
”.2. Al comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
di una stessa linea sono esposti
”, sono sostituite dalle seguenti: “
e presso i capilinea sono affissi
”.3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005, dopo le parole: “
osservatorio regionale
”, sono inserite le seguenti: “
e il numero o il codice delle linee rivolte all’utenza, presenti
alla fermata e capilinea.
”.4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“
b) i passaggi orari aggiornati di ciascuna linea alla fermata o al capolinea, corrispondenti agli orari allegati ai contratti di servizio con il codice linea rivolto all’utenza; in caso di variazione i passaggi orari affissi sono aggiornati entro il termine di quattordici giorni dalla variazione; essi sono aggiornati tempestivamente presso pannelli informativi dinamici ove presenti. I passaggi orari possono essere sostituiti con l'indicazione della frequenza durante una o più fasce orarie di servizio.”
.5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
gli indicatori di percorso e delle principali fermate della linea
”, sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuna linea, gli indicatori di percorso o di destinazione e le principali fermate
”.6. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 è abrogata.
7. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera “C”
, sono sostituite dalle seguenti: “
indicato nell’allegato C
”.8. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 dopo la parola “
esercente
”, sono aggiunte le seguenti: “
con indicazione dell’orario di funzionamento del servizio, oltre agli eventuali ulteriori canali di comunicazione messi a disposizione dall’azienda
”.9. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
“
h) l'indicazione relativa all'ubicazione dei punti vendita dei titoli di viaggio o dei distributori automatici presenti entro 500 metri dalla fermata o capilinea, resa disponibile alternativamente anche mediante il rinvio a canali telefonici o telematici di consultazione messi a disposizione dall’azienda, nonché l'indicazione della possibilità di acquistare i titoli di viaggio a bordo ai sensi della l.r. 42/1998 , articolo 19 bis, comma 5 bis, con l'eventuale maggiorazione del prezzo;
”.10. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
per i servizi extraurbani
”, sono soppresse.11. Al comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
espressamente identificate quali provvisorie
”, sono sostituite dalle seguenti: “
e i capilinea espressamente identificati quali provvisori
”.12. Al comma 3 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 dopo le parole “
Presso tutte le fermate
”, sono inserite le seguenti: “
e capilinea
”.13. Il comma 5 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituito dal seguente:
“
5. Per i servizi “a chiamata” valgono le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), e), f), g) ed h), nonché l’indicazione del numero telefonico dedicato ai servizi a chiamata, le modalità di effettuazione del servizio e l'area servita.
”.14. Il comma 6 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 9/R/2005 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

