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Regolamento 14 luglio 2025, n. 32/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Modifiche al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025

Art. 25
Rispetto del programma di esercizio. Modifiche all’articolo 24 del d.p.g.r. 9/R/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
espletamento di un servizio assimilabile ad una linea ordinaria di trasporto pubblico locale, con
”, sono soppresse.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita con la seguente:
b) il passaggio alla palina sia effettuato, rispetto all’orario vigente, con un ritardo superiore a trenta minuti nel caso di servizi urbani ed a sessanta minuti nel caso di servizi extraurbani, per cause imputabili al soggetto esercente;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.