Regolamento 14 luglio 2025, n. 32/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Modifiche al d.p.g.r. 9/R/2005.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
Art. 14
Vendita dei titoli di viaggio. Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 9/R/2005
1. Il comma 2 dell’ articolo 14 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituito dal seguente:
“
2. In presenza delle condizioni di sicurezza e di regolarità del servizio, è prevista la possibilità, agli utenti che ne facciano richiesta all’autista, di acquisto di biglietto a bordo, al momento della salita e tramite denaro contante con applicazione di una eventuale tariffa maggiorata e con un limite di resto massimo di 5,00 euro. L’eventuale maggiorazione rispetto al prezzo dei biglietti venduti a terra per i collegamenti richiesti è contenuta nel limite massimo di:
a) euro 2,00 per i biglietti con un costo fino a euro 3,00;
b) euro 5,00 per i biglietti con un costo oltre a euro 3,00.
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 9/R/2005 è inserito il seguente:
“
2 bis. Sui mezzi muniti di apposito terminale, l’acquisto del biglietto può essere effettuato con carte elettroniche di pagamento senza maggiorazioni di prezzo.
”.3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 14 del d.p.g.r. 9/R/2005 è inserito il seguente:
“
2 ter. Il servizio di vendita a bordo può essere sospeso durante lo svolgimento delle operazioni di verifica.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 9/R/2005 la parola: “
tre
”, è sostituita dalla seguente: “
sette
” e, dopo la parola “
accertamento
”, sono aggiunte le seguenti: “
In caso di malfunzionamento dell’obliteratrice a bordo, deve essere data comunicazione all’utenza sulla possibilità di annullamento manuale del titolo di viaggio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

