Regolamento 14 luglio 2025, n. 32/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Modifiche al d.p.g.r. 9/R/2005.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r. 9/R/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2005, n. 9/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma), è sostituito dal seguente:
“
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche, disciplina l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale programmato su gomma e dei servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus relativamente alle attività che interessano la tutela dell'utenza.
”.2. Al comma 2 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
agli articoli 3, 4, 5, 21 e 22
”, sono sostituite dalle seguenti: “
al Titolo II
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

