Regolamento 14 luglio 2025, n. 32/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Modifiche al d.p.g.r. 9/R/2005.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’
articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2005, n. 9/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma);
Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella seduta del 27 marzo 2025;
Vista la preliminare deliberazione di adozione della schema di regolamento del 12 maggio 2025;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 maggio 2025;
Visto il parere favorevole con suggerimenti della Quarta commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 giugno 2025;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale del 21 gennaio 2022, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2025, n. 873;
Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana ha avviato una riforma sostanziale del trasporto pubblico locale con la legge regionale 65/2010 allo scopo di migliorare l’offerta dei servizi a livello qualitativo e puntare ad un rinnovamento della governance del comparto trasporti;
2. E’ stato istituito l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, incluso l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, attraverso un unico lotto di gara nonché l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto;
3. E’ stato sottoscritto in data 10 agosto 2020 il "Contratto per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale della Regione Toscana" stipulato tra Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A nel quale si è previsto l’introduzione di nuove tecnologie in modo da fronteggiare l’avanzamento della digitalizzazione ed il ricorso sempre più massiccio alla rete;
4. A tal fine sono state introdotte nuove modalità di vendita dei titoli di viaggio elettronici e di loro utilizzo, oltre alle notifiche in tempo reale delle variazioni sul servizio attraverso canali digitali;
5. E’ stata digitalizzata l’informazione verso l’utenza, sia a terra che a bordo dei mezzi, il tracciamento del servizio tramite sistemi AVM, nonché la dematerializzazione della documentazione a disposizione degli utenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo la carta dei servizi aziendale, l’offerta dei servizi programmata su sito Internet);
6. La stessa evoluzione, seppure in termini più semplificati, si sta verificando anche per i servizi di TPL eserciti al di fuori del lotto unico regionale, ad esempio nei lotti a domanda debole, per i quali sono comunque previste le applicazioni digitali e tecnologiche assimilabili a quelle dell’ATO regionale;
7. Sussiste quindi la necessità di aggiornare alcune parti del Regolamento 9/R/2005 al fine di allinearlo alla costante evoluzione delle tecnologie implementate nel comparto del trasporto pubblico, oltreché al mutato contesto di svolgimento dello stesso, in modo da avere una sua migliore applicabilità, più aderente alla realtà odierna del settore del trasporto a garanzia della tutela dell’utenza del servizio, semplificando l’utilizzo dello stesso e garantendone una migliore fruibilità e accessibilità;
8. Per consentire ai gestori del trasporto pubblico locale di adeguarsi alle previsioni del presente regolamento e di permetterne la sua piena applicazione è prevista l’entrata in vigore a far data dal 1 ottobre 2025;
9. Di accogliere i suggerimenti della Quarta commissione relativi all’articolo 14 e di accogliere parzialmente il suggerimento della medesima commissione in relazione all’articolo 15, modificando conseguentemente il testo regolamentare. In particolare, l’accoglimento parziale del suggerimento relativo all’articolo 15 è motivato dal contenuto della disposizione che disciplina la corretta manutenzione degli impianti e non la presenza degli stessi.
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

