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Regolamento 14 luglio 2025, n. 32/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Modifiche al d.p.g.r. 9/R/2005.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025

Art. 9
Informazione a bordo. Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 9/R/2005
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 9/R/2005 è sostituita dalla seguente:
a) cartelli indicatori di percorso visibili da terra e relativi alla linea, con l'indicazione dell’eventuale numero linea o codice linea rivolto all’utenza e/o della destinazione ed eventuale instradamento;
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 9/R/2005 dopo la parola: “
convalida
”, sono inserite le seguenti: “
o di attivazione
”.
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 9/R/2005 è abrogata.
4. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera “C”
”, sono sostituite dalle seguenti: “
indicato nell’allegato C
”.
5. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 9/R/2005 dopo la parola: “
esercente
”, sono aggiunte le seguenti: “
con indicazione dell’orario di funzionamento del servizio.
”.
6. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
per i servizi extraurbani
”, sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.