Regolamento 14 luglio 2025, n. 32/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Modifiche al d.p.g.r. 9/R/2005.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
Art. 17
Modalità di conduzione dei mezzi. Modifiche all’articolo 17 del d.p.g.r. 9/R/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 9/R/2005 le parole: “
osservano modalità di guida idonee ad assicurare la buona qualità del servizio di trasporto
”, sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 9/R/2005 è inserito il seguente:
“
2 bis. Gli autisti assicurano l’apertura e la chiusura delle pedane per consentire la salita a bordo e la discesa, quando richiesto dall’utenza PMR, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza del trasporto e previa conferma della disponibilità del posto dedicato agli utenti PMR.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

