Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l'
articolo 117, comma 6, della Costituzione ;Visto l'articolo 42, comma 2 dello Statuto;
Visto l’articolo 66, comma 3 dello Statuto;
Vista la
legge 18 agosto 2014, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);
Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 );
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 dicembre 2024, n. 1557;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella seduta del 20 gennaio 2025;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 4 febbraio 2025;
Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2025, n. 357;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di promuovere lo svolgimento delle attività di inserimento socio - lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della l.r. 20/2023 si prevede che le stesse possano essere attuate sia mediante l’utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro che lo svolgimento di tirocini;
2. Al fine di favorire lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale si prevede la possibilità che le attività siano svolte, oltre che presso la sede dell’operatore di agricoltura sociale anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, purché funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale;
3. Nell’ambito delle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali vengono specificate alcune attività e servizi che possono essere svolti. In particolare, si indicano: gli agrinido, gli agriasilo, i servizi per l’infanzia, i servizi per le persone anziane in situazioni di vulnerabilità e minori opportunità, gli orti sociali, le iniziative di incontro e scambio attivo tra le generazioni, lo sviluppo di reti di socializzazione sul territorio rurale anche tra vecchi e nuovi residenti, tra generazioni e tra città e campagna, la promozione di percorsi di sostegno al benessere fisico, l’offerta di soluzioni al disagio abitativo temporaneo, i servizi per la conciliazione lavoro/famiglia;
4. Per lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale a carattere stagionale è opportuno indicare specifici limiti temporali anche per garantire un’applicazione uniforme della norma sul territorio;
5. Per assicurare la valorizzazione delle competenze professionali degli operatori di agricoltura sociale, in alternativa al possesso del titolo di formazione, sono individuate le tipologie di esperienza pratica triennale necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale;
6. Per assicurare l’operatività delle disposizioni sull’agricoltura sociale sul territorio sono individuate il contenuto della dichiarazione unica aziendale (DUA) e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le modalità di iscrizione nell’elenco degli operatori di agricoltura, le modalità di somministrazione di pasti, i limiti per l’idoneità della cucina domestica, e le modalità di esercizio contestuale delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole, nonché l’utilizzo del contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale;
Si approva il presente regolamento:
Art. 1
Requisiti e modalità per lo svolgimento delle attività di inserimento socio-lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della l.r. 20/2023 (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1.
Le attività di inserimento socio-lavorativo sono destinate ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ) e sono attuate, nel rispetto delle vigenti normative mediante l’utilizzo:
a) delle diverse tipologie di rapporti di lavoro;
b) dei tirocini non curriculari.
2. Nel caso di attivazione di tirocini formativi e di orientamento o finalizzati all’inserimento o al reinserirmento al lavoro si applicano gli articoli 17 bis e seguenti della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e le disposizioni del titolo VIII, capo III, sezione I bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”).
3. Il numero dei soggetti destinatari delle attività di cui al comma 1 è costituito da almeno una unità lavorativa per gli operatori di agricoltura sociale che impiegano fino a quindici addetti e da almeno due unità lavorative per gli operatori di agricoltura sociale con un numero di addetti da sedici a venti unità. Per gli operatori di agricoltura sociale con numero di addetti superiore a venti unità, il numero di destinatari delle attività di cui al comma 1 è almeno il 10 per cento del totale degli addetti.
4. L’imprenditore agricolo senza dipendenti rispetta il limite di cui al comma 3 previsto per gli operatori sociali che impiegano fino a quindici addetti.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere comprese all’interno del progetto di vita e del progetto riabilitativo individuale di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) e di cui agli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.Art. 2
Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1. Le prestazioni e attività sociali e di servizio di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della l.r. 20/2023 , sono rivolte alle comunità locali per assicurare risposte ai loro bisogni di vita e di conciliazione famigliare, nonché ai gruppi di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme.
2. Costituiscono prestazioni e attività sociali di servizio per le comunità locali la realizzazione di servizi quali gli agrinido, gli agriasilo, i servizi per l’infanzia, i servizi per le persone anziane in situazioni di vulnerabilità e minori opportunità, gli orti sociali, le iniziative di incontro e scambio attivo tra le generazioni, lo sviluppo di reti di socializzazione sul territorio rurale anche tra vecchi e nuovi residenti, tra generazioni e tra città e campagna, la promozione di percorsi di sostegno al benessere fisico, l’offerta di soluzioni al disagio abitativo temporaneo, i servizi per la conciliazione lavoro/famiglia, ferma restando la possibilità di definire nuove tipologie di servizio coerenti con la norma in vigore e le esigenze emergenti.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche attraverso l’attivazione di tirocini non curriculari e altre forme di inserimento indiretto.
4. Nel caso di attivazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, si applicano le disposizioni regionali in materia.
5. L’attività di agrinido, rivolta alla fascia di età che va dai tre mesi ai tre anni, è svolta nel rispetto della l.r. 32/2002 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).
6. L’attività di agriasilo, rivolta alla fascia di età che va dai tre anni ai sei anni, è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di scuole dell’infanzia secondo gli ordinamenti previsti dal Ministero dell’istruzione - ufficio scolastico regionale - ai fini del riconoscimento della parità scolastica.
7. Per orto sociale si intende un insieme di appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione, dotati delle attrezzature, strutture, macchinari idonei alla coltivazione e gestione in relazione alla finalità sociale perseguita. Gli orti sociali possono essere attivati in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva e sono gestiti da un operatore di agricoltura sociale.
8. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente presso la sede dell’operatore di agricoltura sociale e, qualora siano esercitate all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.
9. Le attività di cui al comma 1 possono essere comprese all’interno del progetto di vita e del progetto riabilitativo individuale di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) e di cui agli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.
del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.Art. 3
Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1. Le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative sono finalizzati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) della l.r. 20/2023 , a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione e l’utilizzo delle piante.
2. Costituiscono prestazioni e servizi di cui al comma 1 anche le tipologie di intervento mediate da animali appartenenti a specie domestiche, quali la terapia assistita con animali (TAA), l’educazione assistita con animali (EAA) e l’ attività assistita con animali (AAA), svolte nel rispetto delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all’Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 recepito, con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015 n. 1153.
3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 possono essere previsti dal progetto di vita e dal progetto riabilitativo individuale di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) e di cui agli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.
del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.4. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 sono svolti prevalentemente presso la sede dell’operatore di agricoltura sociale e, qualora siano esercitate all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.
Art. 4
Requisiti e modalità per lo svolgimento di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1.
I progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d) della l.r. 20/2023 possono essere rivolti all’accoglienza:
a) di bambine e bambini in età prescolare presenti nelle strutture di agriasilo e agrinido attivate in azienda, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, commi 5 e 6 o di bambine e bambini in età prescolare e delle loro famiglie;
b) di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica in accordo con le famiglie e con le strutture pubbliche o private che hanno in carico tali persone.
2. Sono comprese nelle attività di cui al comma 1 anche le attività di agrinido e agriasilo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, commi 5 e 6.
3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente presso la sede dell’operatore di agricoltura sociale e qualora siano esercitate all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dagli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.
Art. 5
Attività di agricoltura sociale a carattere stagionale (articolo 3, comma 9 l.r. 20/2023 )
1. Le attività di agricoltura sociale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono essere svolte con modalità stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sessanta giorni nell’arco dell’anno solare.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nel caso in cui le attività siano esercitate in base a convenzioni, accordi o altre forme contrattuali, il periodo minimo di apertura stagionale può coincidere con quello previsto dalle convenzioni.
Art. 6
Presentazione della DUA e della SCIA (articolo 7, comma 1, lettere b) e c) l.r. 20/2023 )
1.
Lo schema tipo di relazione da inserire nella dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 20/2003 contiene:
a) la denominazione del soggetto con l’iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nella sezione speciale impresa agricola e il numero della partita IVA agricola, qualora non già presenti nel fascicolo aziendale;
b) nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa sociale di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il numero di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e il rispetto dei limiti di fatturato indicati nell’articolo 1, comma 2 della l.r. 20/2023 ;
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il numero di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e il rispetto dei limiti di fatturato indicati nell’articolo 1, comma 2 della l.r. 20/2023 ;c) l’indicazione delle tipologie di attività di agricoltura sociale che si intendono svolgere;
d) la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dell’attestato di frequenza ad un corso per operatore di agricoltura sociale, con verifica degli apprendimenti, organizzato o riconosciuto dalla Regione Toscana ai sensi della l.r. 32/2002 o da altri regioni o province autonome ai sensi e per gli effetti della
legge 18 agosto 2014, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). In alternativa al possesso dell’attestato può essere presentata la documentazione comprovante il requisito dell’esperienza triennale acquisita ai sensi dell’articolo 7. Il requisito della formazione professionale o dell’esperienza triennale deve essere posseduto dall’imprenditore agricolo o da un suo coadiuvante familiare o da un dipendente a tempo indeterminato oppure, nelle forme societarie, da uno dei soci.
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dell’attestato di frequenza ad un corso per operatore di agricoltura sociale, con verifica degli apprendimenti, organizzato o riconosciuto dalla Regione Toscana ai sensi della l.r. 32/2002 o da altri regioni o province autonome ai sensi e per gli effetti della
legge 18 agosto 2014, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). In alternativa al possesso dell’attestato può essere presentata la documentazione comprovante il requisito dell’esperienza triennale acquisita ai sensi dell’articolo 7. Il requisito della formazione professionale o dell’esperienza triennale deve essere posseduto dall’imprenditore agricolo o da un suo coadiuvante familiare o da un dipendente a tempo indeterminato oppure, nelle forme societarie, da uno dei soci.2.
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 3, comma 6 della l.r. 20/2023 contiene:
a) le modalità di svolgimento delle tipologie di attività di agricoltura sociale offerte;
b) la durata dell’attività nel caso in cui sia svolta con modalità stagionale;
c) nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa sociale di cui alla
l. 381/1991 , la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 sul rispetto dei limiti di fatturato di cui all’articolo 1, comma 2 della l.r. 20/2023 ;
l. 381/1991 , la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 sul rispetto dei limiti di fatturato di cui all’articolo 1, comma 2 della l.r. 20/2023 ;d) l’indicazione delle specifiche professionalità eventualmente impiegate;
e) l’indicazione degli spazi dedicati (foglio e particella) e dei locali utilizzati (foglio, particella e categoria catastale) per lo svolgimento delle attività sociali;
f) l’indicazione degli accordi con i servizi socio-sanitari e/o con gli enti pubblici competenti per territorio, qualora previsti;
g) per i locali e per gli spazi destinati all’attività di agricoltura sociale, la dichiarazione del rispetto e della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, delle norme urbanistiche, edilizie, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Qualora per lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni, notifiche o istanze previste dalle specifiche normative di settore, si applica l’
articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).4. In caso di variazione dei requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata, l’interessato presenta una comunicazione di variazione allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi, provvedendo, se del caso, anche all’aggiornamento della DUA sul sistema informatico dell’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).
Art. 7
Competenze professionali degli op
eratori di agricoltura sociale alternative al possesso del titolo di formazione (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1.
In alternativa al possesso del titolo di formazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), l’ esperienza pratica triennale necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale è comprovata tramite idonea documentazione attestante le prestazioni e i servizi erogati con continuità anche a carattere stagionale o la partecipazione, in qualità di partner
o soggetto attuatore, a progetti attuati in collaborazione o a seguito di sottoscrizione di convenzione con:
a) i soggetti che costituiscono il sistema integrato degli interventi e servizi sociali previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
b) i soggetti di cui alla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano) e al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 106/2016 );
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 106/2016 );c) i soggetti che operano in convenzione con gli uffici locali di esecuzione penale esterna, istituiti dall'
articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);d) i soggetti che costituiscono il sistema dei servizi socio-sanitari e sanitari previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
e) i soggetti che erogano attività di formazione scolastica;
f) i soggetti che seguono l’inserimento al lavoro (centri per l’impiego).
2. Ai fini della dimostrazione dell’esperienza pratica triennale possono essere valutati anche periodi non continuativi maturati nei dieci anni precedenti la presentazione della DUA.
Art. 8
Modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale e per i successivi controlli (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1. Nelle more dell’attivazione dell’interoperabilità tra il sistema informatico ARTEA e il sistema informatico degli sportelli unici per le attività produttive di cui all’allegato tecnico al
d.p.r. 160/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2021, gli operatori che svolgono attività di agricoltura sociale, successivamente alla presentazione della SCIA, effettuano l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale mediante il sistema informativo ARTEA. A decorrere dall’attivazione dell’interoperabilità ARTEA provvede d’ufficio all’iscrizione.
d.p.r. 160/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2021, gli operatori che svolgono attività di agricoltura sociale, successivamente alla presentazione della SCIA, effettuano l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale mediante il sistema informativo ARTEA. A decorrere dall’attivazione dell’interoperabilità ARTEA provvede d’ufficio all’iscrizione.2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA.
3. Gli operatori di agricoltura sociale iscritti all’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale inviano alla competente struttura regionale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, una sintetica relazione sulle attività svolte nell’anno precedente sulla base di uno schema predisposto dalla struttura stessa.
4. Sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni comunicate dai comuni a seguito dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 8 della l.r 20/2023 , la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente la relazione di cui all’articolo 11, comma 2 della l.r. 20/2023 .
Art. 9
Somministrazione pasti alimenti e bevande e limiti per l’idoneità della cucina (articolo 4, comma 2 l.r. 20/2023 )
1. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione pasti alimenti e bevande di cui ai commi 2, 3 e 4 gli operatori di agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della l.r. 20/2023 , devono presentare al SUAP territorialmente competente la notifica sanitaria e dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte.
2. Per la somministrazione di pasti prodotti direttamente dagli operatori di agricoltura sociale può essere utilizzata anche la cucina domestica nel limite di dodici pasti e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
3. Per la preparazione di spuntini e merende che non richiedono la lavorazione e la cottura dei cibi, è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile, da ricavarsi nella cucina o nel locale destinato a sala ristoro o di spazi destinati a punti ristoro.
4. Per la distribuzione di pasti forniti da soggetti esterni, deve essere utilizzato uno spazio adeguatamente attrezzato e deve essere garantito il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie degli alimenti.
Art. 10
Modalità di esercizio contestuale delle attività di ag
ricoltura sociale e delle altre attività agricole (articolo 5, comma 7 l.r. 20/2023 )
1. Per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati nella disponibilità dell’operatore di agricoltura sociale a condizione che non interferiscano con le altre attività svolte e sussistano le condizioni di sicurezza per la coesistenza o l’alternanza nell’utilizzo. Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che si recano nell’azienda, l'operatore di agricoltura sociale individua gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
2. Nello svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i servizi igienici a disposizione di altre attività svolte dall’operatore di agricoltura sociale purché dotati delle caratteristiche di accessibilità.
Art. 11
Utilizzo del contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale (articolo 7, comma 1, lettera f) l.r.20/2023 )
1. Il contrassegno recante la dicitura “Fattoria sociale - Regione Toscana” deve essere esposto al pubblico all’interno della sede dell’operatore sociale in luogo ben visibile.
2. Il regolamento d’uso del contrassegno è definito con atto della competente struttura regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

