Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l'
articolo 117, comma 6, della Costituzione ;Visto l'articolo 42, comma 2 dello Statuto;
Visto l’articolo 66, comma 3 dello Statuto;
Vista la
legge 18 agosto 2014, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);
Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 );
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 dicembre 2024, n. 1557;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella seduta del 20 gennaio 2025;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 4 febbraio 2025;
Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2025, n. 357;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di promuovere lo svolgimento delle attività di inserimento socio - lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della l.r. 20/2023 si prevede che le stesse possano essere attuate sia mediante l’utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro che lo svolgimento di tirocini;
2. Al fine di favorire lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale si prevede la possibilità che le attività siano svolte, oltre che presso la sede dell’operatore di agricoltura sociale anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, purché funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale;
3. Nell’ambito delle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali vengono specificate alcune attività e servizi che possono essere svolti. In particolare, si indicano: gli agrinido, gli agriasilo, i servizi per l’infanzia, i servizi per le persone anziane in situazioni di vulnerabilità e minori opportunità, gli orti sociali, le iniziative di incontro e scambio attivo tra le generazioni, lo sviluppo di reti di socializzazione sul territorio rurale anche tra vecchi e nuovi residenti, tra generazioni e tra città e campagna, la promozione di percorsi di sostegno al benessere fisico, l’offerta di soluzioni al disagio abitativo temporaneo, i servizi per la conciliazione lavoro/famiglia;
4. Per lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale a carattere stagionale è opportuno indicare specifici limiti temporali anche per garantire un’applicazione uniforme della norma sul territorio;
5. Per assicurare la valorizzazione delle competenze professionali degli operatori di agricoltura sociale, in alternativa al possesso del titolo di formazione, sono individuate le tipologie di esperienza pratica triennale necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale;
6. Per assicurare l’operatività delle disposizioni sull’agricoltura sociale sul territorio sono individuate il contenuto della dichiarazione unica aziendale (DUA) e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le modalità di iscrizione nell’elenco degli operatori di agricoltura, le modalità di somministrazione di pasti, i limiti per l’idoneità della cucina domestica, e le modalità di esercizio contestuale delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole, nonché l’utilizzo del contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale;
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

