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Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025

Art. 9
Somministrazione pasti alimenti e bevande e limiti per l’idoneità della cucina (articolo 4, comma 2 l.r. 20/2023 )
1. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione pasti alimenti e bevande di cui ai commi 2, 3 e 4 gli operatori di agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della l.r. 20/2023 , devono presentare al SUAP territorialmente competente la notifica sanitaria e dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte.
2. Per la somministrazione di pasti prodotti direttamente dagli operatori di agricoltura sociale può essere utilizzata anche la cucina domestica nel limite di dodici pasti e comunque nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
3. Per la preparazione di spuntini e merende che non richiedono la lavorazione e la cottura dei cibi, è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile, da ricavarsi nella cucina o nel locale destinato a sala ristoro o di spazi destinati a punti ristoro.
4. Per la distribuzione di pasti forniti da soggetti esterni, deve essere utilizzato uno spazio adeguatamente attrezzato e deve essere garantito il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie degli alimenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.