Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025
Art. 8
Modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale e per i successivi controlli (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1. Nelle more dell’attivazione dell’interoperabilità tra il sistema informatico ARTEA e il sistema informatico degli sportelli unici per le attività produttive di cui all’allegato tecnico al
d.p.r. 160/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2021, gli operatori che svolgono attività di agricoltura sociale, successivamente alla presentazione della SCIA, effettuano l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale mediante il sistema informativo ARTEA. A decorrere dall’attivazione dell’interoperabilità ARTEA provvede d’ufficio all’iscrizione.
d.p.r. 160/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2021, gli operatori che svolgono attività di agricoltura sociale, successivamente alla presentazione della SCIA, effettuano l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale mediante il sistema informativo ARTEA. A decorrere dall’attivazione dell’interoperabilità ARTEA provvede d’ufficio all’iscrizione.2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA.
3. Gli operatori di agricoltura sociale iscritti all’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale inviano alla competente struttura regionale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, una sintetica relazione sulle attività svolte nell’anno precedente sulla base di uno schema predisposto dalla struttura stessa.
4. Sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni comunicate dai comuni a seguito dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 8 della l.r 20/2023 , la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente la relazione di cui all’articolo 11, comma 2 della l.r. 20/2023 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

