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Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025

Art. 6
Presentazione della DUA e della SCIA (articolo 7, comma 1, lettere b) e c) l.r. 20/2023 )
1. Lo schema tipo di relazione da inserire nella dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 20/2003 contiene:
a) la denominazione del soggetto con l’iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nella sezione speciale impresa agricola e il numero della partita IVA agricola, qualora non già presenti nel fascicolo aziendale;
b) nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa sociale di cui alla Sito esternolegge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il numero di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e il rispetto dei limiti di fatturato indicati nell’articolo 1, comma 2 della l.r. 20/2023 ;
c) l’indicazione delle tipologie di attività di agricoltura sociale che si intendono svolgere;
d) la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dell’attestato di frequenza ad un corso per operatore di agricoltura sociale, con verifica degli apprendimenti, organizzato o riconosciuto dalla Regione Toscana ai sensi della l.r. 32/2002 o da altri regioni o province autonome ai sensi e per gli effetti della Sito esternolegge 18 agosto 2014, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). In alternativa al possesso dell’attestato può essere presentata la documentazione comprovante il requisito dell’esperienza triennale acquisita ai sensi dell’articolo 7. Il requisito della formazione professionale o dell’esperienza triennale deve essere posseduto dall’imprenditore agricolo o da un suo coadiuvante familiare o da un dipendente a tempo indeterminato oppure, nelle forme societarie, da uno dei soci.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 3, comma 6 della l.r. 20/2023 contiene:
a) le modalità di svolgimento delle tipologie di attività di agricoltura sociale offerte;
b) la durata dell’attività nel caso in cui sia svolta con modalità stagionale;
c) nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa sociale di cui alla Sito esternol. 381/1991 , la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 Sito esternodel d.p.r. 445/2000 sul rispetto dei limiti di fatturato di cui all’articolo 1, comma 2 della l.r. 20/2023 ;
d) l’indicazione delle specifiche professionalità eventualmente impiegate;
e) l’indicazione degli spazi dedicati (foglio e particella) e dei locali utilizzati (foglio, particella e categoria catastale) per lo svolgimento delle attività sociali;
f) l’indicazione degli accordi con i servizi socio-sanitari e/o con gli enti pubblici competenti per territorio, qualora previsti;
g) per i locali e per gli spazi destinati all’attività di agricoltura sociale, la dichiarazione del rispetto e della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, delle norme urbanistiche, edilizie, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Qualora per lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni, notifiche o istanze previste dalle specifiche normative di settore, si applica l’Sito esternoarticolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. In caso di variazione dei requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata, l’interessato presenta una comunicazione di variazione allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi, provvedendo, se del caso, anche all’aggiornamento della DUA sul sistema informatico dell’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.