Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025
Art. 5
Attività di agricoltura sociale a carattere stagionale (articolo 3, comma 9 l.r. 20/2023 )
1. Le attività di agricoltura sociale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono essere svolte con modalità stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sessanta giorni nell’arco dell’anno solare.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nel caso in cui le attività siano esercitate in base a convenzioni, accordi o altre forme contrattuali, il periodo minimo di apertura stagionale può coincidere con quello previsto dalle convenzioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

