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Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025

Art. 4
Requisiti e modalità per lo svolgimento di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1. I progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d) della l.r. 20/2023 possono essere rivolti all’accoglienza:
a) di bambine e bambini in età prescolare presenti nelle strutture di agriasilo e agrinido attivate in azienda, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, commi 5 e 6 o di bambine e bambini in età prescolare e delle loro famiglie;
b) di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica in accordo con le famiglie e con le strutture pubbliche o private che hanno in carico tali persone.
2. Sono comprese nelle attività di cui al comma 1 anche le attività di agrinido e agriasilo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, commi 5 e 6.
3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente presso la sede dell’operatore di agricoltura sociale e qualora siano esercitate all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dagli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.