Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025
Art. 3
Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1. Le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative sono finalizzati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) della l.r. 20/2023 , a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione e l’utilizzo delle piante.
2. Costituiscono prestazioni e servizi di cui al comma 1 anche le tipologie di intervento mediate da animali appartenenti a specie domestiche, quali la terapia assistita con animali (TAA), l’educazione assistita con animali (EAA) e l’ attività assistita con animali (AAA), svolte nel rispetto delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all’Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 recepito, con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015 n. 1153.
3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 possono essere previsti dal progetto di vita e dal progetto riabilitativo individuale di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) e di cui agli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.
del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.4. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 sono svolti prevalentemente presso la sede dell’operatore di agricoltura sociale e, qualora siano esercitate all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

