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Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025

Art. 2
Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1. Le prestazioni e attività sociali e di servizio di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della l.r. 20/2023 , sono rivolte alle comunità locali per assicurare risposte ai loro bisogni di vita e di conciliazione famigliare, nonché ai gruppi di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme.
2. Costituiscono prestazioni e attività sociali di servizio per le comunità locali la realizzazione di servizi quali gli agrinido, gli agriasilo, i servizi per l’infanzia, i servizi per le persone anziane in situazioni di vulnerabilità e minori opportunità, gli orti sociali, le iniziative di incontro e scambio attivo tra le generazioni, lo sviluppo di reti di socializzazione sul territorio rurale anche tra vecchi e nuovi residenti, tra generazioni e tra città e campagna, la promozione di percorsi di sostegno al benessere fisico, l’offerta di soluzioni al disagio abitativo temporaneo, i servizi per la conciliazione lavoro/famiglia, ferma restando la possibilità di definire nuove tipologie di servizio coerenti con la norma in vigore e le esigenze emergenti.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche attraverso l’attivazione di tirocini non curriculari e altre forme di inserimento indiretto.
4. Nel caso di attivazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, si applicano le disposizioni regionali in materia.
5. L’attività di agrinido, rivolta alla fascia di età che va dai tre mesi ai tre anni, è svolta nel rispetto della l.r. 32/2002 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).
6. L’attività di agriasilo, rivolta alla fascia di età che va dai tre anni ai sei anni, è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di scuole dell’infanzia secondo gli ordinamenti previsti dal Ministero dell’istruzione - ufficio scolastico regionale - ai fini del riconoscimento della parità scolastica.
7. Per orto sociale si intende un insieme di appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione, dotati delle attrezzature, strutture, macchinari idonei alla coltivazione e gestione in relazione alla finalità sociale perseguita. Gli orti sociali possono essere attivati in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva e sono gestiti da un operatore di agricoltura sociale.
8. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente presso la sede dell’operatore di agricoltura sociale e, qualora siano esercitate all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.
9. Le attività di cui al comma 1 possono essere comprese all’interno del progetto di vita e del progetto riabilitativo individuale di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) e di cui agli articoli 18 e 19 Sito esternodel decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.