Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025
Art. 10
Modalità di esercizio contestuale delle attività di ag
ricoltura sociale e delle altre attività agricole (articolo 5, comma 7 l.r. 20/2023 )
1. Per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati nella disponibilità dell’operatore di agricoltura sociale a condizione che non interferiscano con le altre attività svolte e sussistano le condizioni di sicurezza per la coesistenza o l’alternanza nell’utilizzo. Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che si recano nell’azienda, l'operatore di agricoltura sociale individua gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
2. Nello svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i servizi igienici a disposizione di altre attività svolte dall’operatore di agricoltura sociale purché dotati delle caratteristiche di accessibilità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

