Regolamento 2 aprile 2025, n. 21/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 )
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16 aprile 2025
Art. 1
Requisiti e modalità per lo svolgimento delle attività di inserimento socio-lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della l.r. 20/2023 (articolo 3, comma 10 l.r. 20/2023 )
1.
Le attività di inserimento socio-lavorativo sono destinate ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 ) e sono attuate, nel rispetto delle vigenti normative mediante l’utilizzo:
a) delle diverse tipologie di rapporti di lavoro;
b) dei tirocini non curriculari.
2. Nel caso di attivazione di tirocini formativi e di orientamento o finalizzati all’inserimento o al reinserirmento al lavoro si applicano gli articoli 17 bis e seguenti della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e le disposizioni del titolo VIII, capo III, sezione I bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”).
3. Il numero dei soggetti destinatari delle attività di cui al comma 1 è costituito da almeno una unità lavorativa per gli operatori di agricoltura sociale che impiegano fino a quindici addetti e da almeno due unità lavorative per gli operatori di agricoltura sociale con un numero di addetti da sedici a venti unità. Per gli operatori di agricoltura sociale con numero di addetti superiore a venti unità, il numero di destinatari delle attività di cui al comma 1 è almeno il 10 per cento del totale degli addetti.
4. L’imprenditore agricolo senza dipendenti rispetta il limite di cui al comma 3 previsto per gli operatori sociali che impiegano fino a quindici addetti.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere comprese all’interno del progetto di vita e del progetto riabilitativo individuale di cui agli articoli 9 e 13 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) e di cui agli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e comunque essere coerenti con le altre disposizioni nazionali in materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

