Regolamento 18 febbraio 2025, n. 13/R
Disposizioni in materia di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, sistema regionale delle competenze, accreditamento degli organismi formativi e sistema regionale per l’impiego. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l'
articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;Visto l'articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l’articolo 32;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 novembre 2024;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2024;
Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 gennaio 2025;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2025, n. 137;
Considerato quanto segue:
1. In materia di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, è opportuno recepire le istanze provenienti dai soggetti istituzionali competenti in merito alle indicazioni dell’ordine di priorità delle proposte contenute nei piani che vengono trasmessi alla Regione;
2. In materia di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolasti-ca, in coerenza con le modifiche introdotte con la legge regionale 3 luglio 2024, n. 26 che disciplina i poteri sostitutivi della Regione nei confronti delle province e della città metropolitana, si prevede che la Giunta regionale stabilisca le misure da adottare in caso di mancato adeguamento agli indirizzi approvati dalla stessa da parte dei soggetti di cui al punto 1;
3. In materia di sistema regionale delle competenze, si introducono degli adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore della l.r. 26/2024 , in particolare riguardo ai soggetti competenti ad erogare i servizi di individuazione e validazione delle competenze, e si prevede la possibilità di nominare un’unica commissione regionale di esame in esito a distinti percorsi di individuazione e validazione delle competenze, al fine di ridurre i costi a carico dell’amministrazione regionale;
4. In materia di sistema regionale per l’impiego si procede a una complessiva revisione delle disposizioni contenute nel titolo IX, capi II, III e IV, nel rispetto del riparto di competenze definite dal
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in mate-ria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'
articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 ), operando ove necessario rinvii alla normativa nazionale. Le modifiche tengono altre-sì conto del trasferimento ad ARTI delle competenze in materia di lavoro e della necessità di adeguamento ai contenuti dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018 (Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro) e 10 aprile 2018 (Requisiti delle agenzie per il lavoro, in attuazione dell’
articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 276 del 2003 );5. È opportuno accogliere i suggerimenti espressi nel parere della seconda commissione consiliare e adeguare conseguentemente il testo;
Si approva il presente regolamento:
Art. 1
Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ,“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) le parole: “del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 66 quater,” sono sostituite dalle seguenti: “
del fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all'articolo 66 bis,
”.Art. 2
Istituzioni scolastiche. Modifiche all’articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell’articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola: “
Istruzioni
” è sostituita dalla seguente: “
Istituzioni
”.Art. 3
Comuni. Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 3 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
3. Il piano di cui al comma 2 esplicita gli esiti della concertazione svolta e motiva le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome.
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: “
3 bis. Il piano di cui al comma 2 può indicare l’ordine di priorità delle proposte.
”.Art. 4
Province e città metropolitana. Modifiche all’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 3 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
3. I piani di cui al comma 1 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome.
”.2. Dopo il comma 3 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
“
3 bis. I piani di cui al comma 1 possono indicare l’ordine di priorità delle proposte.
”.Art. 5
Regione. Modifiche all’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 4 dell’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
4. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti interessati si applicano le disposizioni previste negli indirizzi di cui al comma 1, che possono prevedere anche una riduzione dei contributi in materia di educazione e istruzione.
”.2. Dopo il comma 4 dell’articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
“
4 bis. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale utilizza unicamente i dati ufficiali certificati dall’ufficio scolastico regionale.
”.Art. 6
Compiti dei servizi per l'impiego. Modifiche all’articolo 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
c) alla individuazione e validazione delle competenze.
”.Art. 7
Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 2 dell’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
2. I procedimenti di individuazione e validazione indicati al comma 1 sono realizzati dai soggetti di cui all’articolo 14 ter, comma 1 della l.r. 32/2002 .
”.2. Al comma 3 dell’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al titolo VIII, capo I
”.3. Il comma 4 dell’articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione degli esiti dei procedimenti di cui al presente articolo nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 66 bis.
”.Art. 8
Fascicolo elettronico del lavoratore. Sostituzione dell’articolo 66 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 66 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 66 bis - Fascicolo elettronico del lavoratore
1. Il fascicolo elettronico del lavoratore, di cui agli articoli 14 e 15
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'
articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto.
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'
articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto.2. Il fascicolo elettronico del lavoratore è alimentato dalle informazioni presenti sul sistema informativo regionale, di cui all’articolo 3, che per i dati relativi alla formazione e al lavoro è interconnesso con il sistema informativo unico nazionale delle politiche attive.
”.Art. 9
Individuazione e validazione delle competenze. Modifiche all’articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
dal centro per l’impiego competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
dai soggetti di cui all’articolo 14 ter, comma 1 della l.r. 32/2002 ,
”.2. L’alinea del comma 3 dell’articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
I soggetti di cui all’articolo 14 ter, comma 1 della l.r. 32/2002 , per l’erogazione dei servizi di cui al comma 2, nominano il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvalgono del supporto delle seguenti figure professionali:
”.Art. 10
Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze. Modifiche all’articolo 66 septies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Ai commi 1, 3 e 4 dell’articolo 66 septies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
libretto formativo
” sono sostituite dalle seguenti: “
fascicolo elettronico del lavoratore
”.Art. 11
Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Modifiche all’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
“
3 bis. Per la certificazione che fa seguito ai servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all’articolo 66 sexies, la Giunta regionale definisce i casi in cui gli esami per il rilascio della qualifica e quelli per il rilascio della certificazione delle competenze possono essere effettuati davanti ad un’unica commissione. La Giunta determina, altresì, la composizione della commissione d’esame ai sensi del comma 2 o del comma 3, tenendo conto dell’omogeneità e attinenza delle competenze da certificare.
”.2. Nell’alinea del comma 9 dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: “
questi ultimi limitatamente al ruolo di presidente di cui al comma 4
”.Art. 12
Riconoscimento di equipollenza. Sostituzione della rubrica della sezione III del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica della sezione III del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Riconoscimento di equipollenza
”.Art. 13
Riconoscimento di equipollenza. Sostituzione dell’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 66 duodecies - Riconoscimento di equipollenza
1. Con il riconoscimento dell’equipollenza la Regione dichiara l’equivalenza tra la qualificazione in possesso di un individuo rilasciata da altre regioni o province autonome nell’ambito del sistema della formazione professionale e le qualificazioni di propria titolarità che fanno riferimento:
a) al repertorio regionale delle figure professionali;
b) al repertorio regionale della formazione regolamentata, nel caso in cui la disciplina sia contenuta esclusivamente in norme regionali, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. L’equipollenza non riguarda i titoli del sistema della formazione professionale rilasciati da altre regioni o province autonome che fanno riferimento a percorsi formativi disciplinati da norme nazionali, o accordi in conferenza stato regioni o in conferenza delle regioni in quanto tali titoli hanno validità sull’intero territorio nazionale.
3. L’equipollenza di cui al comma 1, lettera a) si applica anche nel caso in cui il soggetto interessato richieda il riconoscimento dell’equipollenza di titoli relativi a figure professionali non più presenti nel repertorio regionale, rilasciati dalla Regione o dalle province.
4. L’equipollenza è riconosciuta con atto del dirigente della struttura regionale competente su richiesta del soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici agli standard previsti dal repertorio stesso.
5. Se il titolo di cui si chiede l’equipollenza deve essere utilizzato in un procedimento di cui è responsabile un soggetto pubblico diverso dalla Regione, compete al suddetto soggetto la verifica della veridicità dello stesso presso l’amministrazione che lo ha rilasciato.
6. In difetto di riconoscimento dell’equipollenza, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e
le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
”.Art. 14
Soggetti non tenuti all’accreditamento. Modifiche all’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
“
b bis) l’ARTI, per i percorsi formativi a supporto dell'inserimento e reinserimento lavorativo degli utenti presi in carico dai centri per l'impiego;
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Per l’erogazione dei percorsi di cui al comma 1, lettera f) gli ITS Academy sono accreditati secondo quanto previsto dalla
legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istruzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e dalle relative disposizioni attuative. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli eventuali criteri aggiuntivi e le procedure per l’accreditamento.
”.
legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istruzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e dalle relative disposizioni attuative. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli eventuali criteri aggiuntivi e le procedure per l’accreditamento.Art. 15
Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, sottoposizione ad altre procedure concorsuali o procedimento in corso per l’accesso ad una di tali procedure;
”.2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.
3. Alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppressa la seguente parola: “
b),
”.4. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: “
e delle altre figure di presidio
”.5. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i reati contro la pubblica amministrazione, di cui al libro II, titolo II, capi I e II del codice penale, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646 dello stesso codice;
”.Art. 16
Revoca dell’accreditamento. Modifiche all’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Le lettere b) e g) del comma 1 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogate.
2. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
“
n) nel caso di stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, sottoposizione ad altre procedure concorsuali o procedimento in corso per l’accesso ad una di tali procedure;
”.3. Al comma 4 dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppressa la seguente parola: “
b),
”.Art. 17
Sospensione dell’accreditamento. Modifiche all’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
“
c bis) che l’organismo sia in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
”Art. 18
Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale. Modifiche all’art. 86 octies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 5 dell’articolo 86 octies del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppresso il seguente periodo: “
Ai
fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo.
”.Art. 19
Registrazione del tirocinio nel fascicolo elettronico del lavoratore. Modifiche all’articolo 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell’articolo 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
libretto formativo del cittadino
” sono sostituite dalle seguenti: “
fascicolo elettronico del lavoratore
”.2. Al comma 1 dell’articolo 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
libretto formativo del cittadino
” sono sostituite dalle seguenti: “
fascicolo elettronico del lavoratore
”.Art. 20
Sistema regionale per l'impiego. Sostituzione dell’articolo 117 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 117 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 117 - Sistema regionale per l'impiego
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture territoriali organizzate ai sensi del titolo II, capo II della l.r. 32/2002 .
2. La rete delle strutture territoriali di cui al comma 1 è gestita dall’ARTI ed è costituita da:
a) centri per l'impiego;
b) servizi territoriali.
3. Le strutture territoriali di cui al comma 2, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive e degli standard minimi definiti dalle carte dei servizi di cui all’articolo 121, svolgono, nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad esse assegnate dall’ARTI.
4. L’ARTI promuove e favorisce l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente.
”.Art. 21
Qualità e omogeneità delle prestazioni. Sostituzione dell'articolo 120 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 120 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 120 - Qualità e omogeneità delle prestazioni
1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale attraverso le carte dei servizi di cui all’articolo 121.
2. Le strutture territoriali di cui all’articolo 117, comma 2, sono contrassegnate da un logo unico e sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza.
3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area di attività di cui all’
articolo 18 del d.lgs. 150/2015 .
”.
articolo 18 del d.lgs. 150/2015 .Art. 22
Carta dei servizi dei centri per l’impiego e del collocamento mirato. Sostituzione dell'articolo 121 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 121 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 121 - Carta dei servizi dei centri per l’impiego e del collocamento mirato
1. La Giunta regionale approva con proprio atto la carta dei servizi dei centri per l’impiego e la carta dei servizi del collocamento mirato, con le quali si definiscono i servizi e i relativi standard minimi di funzionamento ed in particolare:
a) l'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui all’
articolo 18 del d.lgs. 150/2015 ;
articolo 18 del d.lgs. 150/2015 ;b) con riferimento a ciascun servizio:
1) le finalità specifiche;
2) le modalità di erogazione;
3) i destinatari e i soggetti interessati;
4) i termini per l’erogazione;
5) la durata;
6) le indicazioni relative a chi rivolgersi per l’erogazione;
c) gli indicatori per la misurazione della efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.
”.Art. 23
Autorizzazione delle agenzie per il lavoro. Articolazione e tenuta dell'albo. Modifiche all'articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica dell’articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Autorizzazione delle agenzie per il lavoro. Articolazione e tenuta dell'albo
”.2. Al comma 1 dell’articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
L'albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le agenzie per il lavoro, per svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, devono essere autorizzate dall’ARTI e iscritte nell’albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002 , che
”.3. Al comma 2 dell’articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
La Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’ARTI
”.Art. 24
Soggetti autorizzati. Modifiche all'articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica dell’articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Soggetti autorizzati
”.2. Il comma 1 dell’articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
1. L’ARTI autorizza, secondo le procedure definite dagli articoli da 126 a 128, i soggetti privati e pubblici di cui ai commi 2 e 3 allo svolgimento delle seguenti attività, esclusivamente sul territorio della Regione:
a) intermediazione;
b) ricerca e selezione del personale;
c) supporto alla ricollocazione professionale.
”3. L’alinea del comma 2 dell’articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
I soggetti privati che possono richiedere l’autorizzazione sono i seguenti:
”.4. L’alinea del comma 3 dell’articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
I soggetti pubblici che possono richiedere l’autorizzazione sono i seguenti, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:
”.Art. 25
Regime particolare di autorizzazione. Modifiche all'articolo 124 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 4 dell’articolo 124 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo
13 del
d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.
”.
d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.Art. 26
Requisiti per l'autorizzazione. Modifiche all'articolo 125 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell’articolo 125 del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppressa la seguente parola: “
regionale
”.2. Ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 125 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: “
dall’articolo 4 e
”.Art. 27
Procedura per l’iscrizione all’albo. Sostituzione dell’articolo 126 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 126 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 126 - Procedura per l’autorizzazione e l’iscrizione all'albo
1. I soggetti pubblici e privati che intendono richiedere l’autorizzazione e iscriversi all’albo delle agenzie presentano la domanda all’ARTI.
2. L’autorizzazione e l'iscrizione sono subordinate alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 125, nonché alla dichiarazione del rappresentante legale dell’agenzia di provvedere all’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’
articolo 13 del d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.
articolo 13 del d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione e l’iscrizione all’albo sono definite dall’ARTI.
4. L’ARTI autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.
5. L'iscrizione dell’agenzia nella sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione nelle sub-sezioni IV e V.
”.Art. 28
Autorizzazione a tempo indeterminato. Modifiche all'articolo 128 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 128 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
il dirigente della competente struttura regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’ARTI
”.2. Il comma 2 dell’articolo 128 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
3. Al comma 3 dell’articolo 128 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
dal dirigente della competente struttura regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’ARTI
”.Art. 29
Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 129 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 129 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
Il dirigente della competente
struttura regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’ARTI
”.2. Al comma 3 dell’articolo 129 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
il dirigente della competente struttura regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’ARTI
”.Art. 30
Requisiti professionali. Sostituzione dell’articolo 130 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 130 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 130 - Requisiti professionali
1. Le agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere, nelle sedi principali e periferiche, personale qualificato nel numero e con le competenze e l’esperienza professionale stabilite dalla normativa nazionale in
materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.
2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell’ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro riduce di un anno la durata dell’esperienza professionale richiesta al comma 1.
3. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.
”.Art. 31
Locali. Sostituzione dell’articolo 131 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 131 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 131 - Locali
1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici, che hanno le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.
”.Art. 32
Pubblicità e trasparenza. Modifiche all'articolo 132 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell’articolo 132 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
alla Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’ARTI
”.Art. 33
Comunicazioni. Modifiche all'articolo 133 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 133 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’ARTI comunica
”.2. Al comma 2 dell’articolo 133 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
Il dirigente della competente struttura regionale comunica
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’ARTI comunica, tramite il nodo regionale del sistema informativo unico nazionale,
”.3. Al comma 3 dell’articolo 133 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
alla Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’ARTI
” e le parole “
dalla Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’ARTI
”.Art. 34
Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro. Sostituzione dell'articolo 135 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 135 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 135 - Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro
1. L’accreditamento è la procedura mediante la quale è riconosciuta l’idoneità ad essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 20 ter della l.r. 32/2002 , che consente l’erogazione dei servizi al lavoro anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
2. I soggetti accreditati erogano i servizi per il lavoro, individuati dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, che non sono riservati ai centri per l’impiego.
”.Art. 35
Forme di affidamento dei servizi al lavoro. Modifiche all'articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all'articolo 135,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, può essere affidato a soggetti accreditati
” e dopo le parole: “di una convenzione” sono inserite le seguenti: “
o un contratto
”.2. Il comma 2 dell’articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
2. La convenzione o il contratto di cui al comma 1 disciplinano i reciproci impegni delle parti, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi e del monitoraggio sugli stessi.
”.3. Al comma 3 dell’articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
all'elenco nel momento
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’elenco alla data
” e dopo le parole: “della convenzione” sono aggiunte le seguenti: “
o del contratto
”.4. Al comma 4 dell’articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: “
della convenzione
” sono aggiunte le seguenti: “
o del contratto
”.Art. 36
Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività. Sostituzione dell'articolo 137 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 137 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 137 - Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività
1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti nella sezione regionale e possono operare su tutto il territorio della Regione.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti nella sezione provinciale corrispondente e possono operare esclusivamente nel territorio provinciale in cui si trova la sede operativa avente i requisiti strutturali di cui all’articolo 138 e su tutto il territorio regionale limitatamente alla promozione dei tirocini.
4. L’ARTI provvede alla tenuta dell’elenco e al rilascio del certificato di iscrizione allo stesso, nonché all’iscrizione dei soggetti accreditati nell’albo nazionale.
”.Art. 37
Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati. Sostituzione dell'articolo 138 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 138 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 138 - Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati costituiti in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno una unità operativa situata nel territorio della Regione e siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali previsti dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro;
b) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quando previsto dall'articolo 141.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere all’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’
articolo 13 del d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.
”.
articolo 13 del d.lgs. 150/2015 , attraverso il nodo regionale.Art. 38
Requisiti per l’iscrizione dei soggetti pubblici. Modifiche all'articolo 139 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 139 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: “
i soggetti pubblici che,
” sono inserite le seguenti: “
, alla data di presentazione della domanda,
”.2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 139 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “
dall’articolo 140
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro
”.3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 139 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: “
del lavoro
” sono inserite le seguenti: “
e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’
articolo 13 del d.lgs. 150/2015 ,
”.
articolo 13 del d.lgs. 150/2015 ,Art. 39
Requisiti professionali. Sostituzione dell'articolo 141 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 141 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 141 - Requisiti professionali
1. Il personale deve avere un’esperienza professionale non inferiore a due anni acquisita alternativamente nei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, nella formazione professionale, nella ricerca e selezione del personale, nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nella ricollocazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali.
2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell’ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro equivale al requisito dell’esperienza professionale richiesta al comma 1.
”.Art. 40
Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro. Sostituzione dell'articolo 142 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 142 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 142 - Procedura per l’accreditamento e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro
1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro presentano la domanda all’ARTI.
2. La domanda contiene l’indicazione dei servizi al lavoro per i quali viene chiesto l'accreditamento, l’ambito territoriale di cui all’articolo 137 e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell’accreditamento e l’iscrizione nell’elenco sono definite dall’ARTI.
4. L’ARTI, verificato il possesso dei requisiti, accredita il soggetto richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e lo iscrive nell’elenco.
5. L’ARTI comunica agli interessati il rilascio dell’accreditamento e l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
”.Art. 41
Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione. Inserimento dell'articolo 144 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l’articolo 144 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
“
Art. 144 bis - Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione
1. I soggetti già accreditati presso un’altra regione che presentano richiesta di accreditamento devono avere almeno una sede operativa in Toscana e dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti indicati agli articoli 138, 139 e 141, ove ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale.
2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
3. L’ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
”.Art. 42
Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento. Inserimento dell’articolo 144 ter nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l’articolo 144 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
“
Art. 144 ter - Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento
1. Gli organismi formativi accreditati ai sensi del titolo VIII, capo II possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 138, 139 e 141.
2. Nei casi indicati al comma 1 gli organismi formativi presentano un’autodichiarazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti già dimostrati ai fini dell’accreditamento alla formazione e gli estremi del relativo provvedimento di accreditamento. Gli organismi formativi presentano altresì la documentazione relativa al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l’accreditamento ai servizi per il lavoro.
3. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
4. L’ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.
”.Art. 43
Durata e mantenimento dell’accreditamento. Sostituzione dell'articolo 145 del d.p.g.r. 47/R/ 2003
1. L’articolo 145 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 145 - Durata, mantenimento e rinnovo dell’accreditamento
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 146, il soggetto accreditato mantiene l’accreditamento e resta iscritto nell'elenco per tre anni dalla data di iscrizione e l’iscrizione può essere rinnovata per periodi di pari durata.
2. Ai fini del rinnovo di cui al comma 1, il soggetto accreditato conferma all’ARTI, prima della scadenza, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 138, 139 e 141.
3. Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare all’ARTI eventuali variazioni dei requisiti o degli elementi dichiarati in fase di accreditamento.
4. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento l’ARTI predispone un sistema di monitoraggio e valutazione dell’attività svolta dai soggetti accreditati con indicatori specifici sulle performance e sulla qualità dei servizi.
”.Art. 44
Sospensione e revoca dell'accreditamento. Sostituzione dell'articolo 146 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 146 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 146 - Sospensione e revoca dell'accreditamento
1. L’ARTI verifica in qualsiasi momento il mantenimento del possesso dei requisiti per l’accreditamento di cui agli articoli 138, 139 e 141 e, a tal fine, dispone adeguati controlli, anche in loco.
2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento o in caso di mancata comunicazione ai sensi dell’articolo 145, comma 3, l’ARTI applica le disposizioni normative nazionali che disciplinano i procedimenti finalizzati alla sospensione e revoca dell’accreditamento dei servizi per il lavoro e le relative conseguenze.
”.Art. 45
Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Modifiche all’articolo 151 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica dell’articolo 151 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti parole: “
e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
”.2. Al comma 1 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
del
d.lgs. 276/2003
” sono inserite le seguenti: “
d.lgs. 276/2003 e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’
articolo 13 del d.lgs. 150/2015 ,
”.
articolo 13 del d.lgs. 150/2015 ,Art. 46
Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Sostituzione dell’articolo 153 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 153 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 153 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono inserire o reinserire nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive, ai sensi dell'
articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003 , operano nel rispetto degli articoli 154 e 155.
”.
articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003 , operano nel rispetto degli articoli 154 e 155.Art. 47
Procedura per il raccordo pubblico e privato. Sostituzione dell'articolo 154 del d.p.g.r. 47/R/ 2003
1. L’articolo 154 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 154 - Procedura per il raccordo pubblico e privato
1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro sottoscrivono una convenzione con l’ARTI ai sensi dell’
articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 276/2003 , sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.
articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 276/2003 , sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.2. Le tipologie di lavoratori svantaggiati da inserire sono individuate dall’ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando le condizioni di svantaggio e le esigenze del mercato del lavoro.
”.Art. 48
Convenzione e piano individuale di inserimento o reinserimento del lavoratore svantaggiato. Modifiche all'articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Le convenzioni di cui all’articolo 154, comma 1 prevedono:
”.2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
“
a) la durata e il trattamento retributivo del contratto di somministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettere a) e b)
del d.lgs. 276/2003 ;
”.
del d.lgs. 276/2003 ;3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.
4. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
1) laurea in scienze della formazione primaria o altra laurea idonea;
”.5. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti parole: “
, salvo diversa previsione negli indirizzi di cui all’articolo 154
”.Art. 49
Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili. Sostituzione dell’articolo 159 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 159 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 159 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'
articolo 14 del d.lgs. 276/2003 , l’ARTI stipula una convenzione quadro con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la
articolo 14 del d.lgs. 276/2003 , l’ARTI stipula una convenzione quadro con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.
2. La convenzione quadro di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi, le finalità, le modalità, la durata e le condizioni per la stipula delle convenzioni trilaterali disciplinate dagli articoli 160 e 161. La convenzione definisce, altresì, le condizioni e gli effetti del conferimento di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate alle cooperative sociali, ai loro consorzi o alle imprese sociali di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nonché la percentuale massima di copertura della quota d’obbligo per il datore di lavoro conferente.
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), nonché la percentuale massima di copertura della quota d’obbligo per il datore di lavoro conferente.3. Le tipologie di lavoratori svantaggiati o di lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali o nelle imprese sociali sono individuate dall’ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale e sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità o delle condizioni di svantaggio che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.
4. I competenti servizi per l’impiego curano l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o dei disabili, individuati ai sensi del comma 3, sulla base di un progetto personalizzato di inserimento concordato e sottoscritto con la cooperativa o l’impresa sociale e con il lavoratore.
5. L’ARTI provvede, con cadenza annuale, al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi effettuati in attuazione degli articoli 160 e 161 e predispone un’apposita relazione, che viene trasmessa al competente settore della Giunta regionale.
”.Art. 50
Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti soggettivi. Sostituzione dell’articolo 160 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 160 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 160 - Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti soggettivi
1. Il datore di lavoro che intende conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali o ad un’impresa sociale di cui al
d.lgs. 112/2017 per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, stipula una convenzione trilaterale con la cooperativa sociale, il consorzio o l’impresa sociale e con l’ufficio competente, individuato all’interno delle strutture territoriali del sistema regionale dell’impiego.
d.lgs. 112/2017 per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, stipula una convenzione trilaterale con la cooperativa sociale, il consorzio o l’impresa sociale e con l’ufficio competente, individuato all’interno delle strutture territoriali del sistema regionale dell’impiego.2. Le cooperative sociali, i loro consorzi e le imprese sociali, per sottoscrivere le convenzioni trilaterali, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti nelle sezioni B o C dell'albo regionale delle cooperative sociali, di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r. 58/2018 , oppure essere imprese sociali di cui al
d.lgs. 112/2017 ;
d.lgs. 112/2017 ;b) avere almeno una unità locale situata nel territorio di riferimento dell’ufficio competente di cui al comma 1;
c) non avere in corso procedure concorsuali;
d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali;
g) avere ottemperato agli obblighi di cui alla
l. 68/1999 .
l. 68/1999 .3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative, consorzi o imprese sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'
articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili al fine della
articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili al fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'
articolo 3 della l. 68/1999 .
”.
articolo 3 della l. 68/1999 .Art. 51
Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti oggettivi. Sostituzione dell’articolo 161 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 161 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 161 - Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti oggettivi
1. La convenzione trilaterale di cui all'articolo 160, comma 1 deve indicare:
a) le modalità di adesione da parte del datore di lavoro conferente;
b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro nella cooperativa, nel consorzio o nell’impresa sociale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 159, comma 3;
c) la durata della commessa, che non può essere inferiore a dodici mesi.
d) le modalità per la presentazione dell'attestazione dell’effettivo conferimento e del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro conferente e dalla cooperativa, dal consorzio o dall’impresa sociale;
e) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative, i loro consorzi e le imprese sociali al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;
f) per i lavoratori disabili, la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario della commessa, ai fini della copertura della quota di riserva;
g) la percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente, stabilito dalla convenzione quadro;
h) la riduzione della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente corrispondente al periodo di durata della commessa;
i) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.
2. Il valore unitario della commessa di cui al comma 1, lettera f) al netto dell'IVA deve rispettare un coefficiente di calcolo che tenga conto del costo di produzione annuo, al netto del costo del lavoro del soggetto o dei soggetti con disabilità, del numero dei lavoratori assunti nella cooperativa o impresa sociale in attuazione della convenzione e del costo annuo lordo del lavoratore con disabilità, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20 per cento a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, calcolato sulla base del trattamento retributivo, comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi, previsto dal CCNL firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.
”.Art. 52
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti di autorizzazione di cui al titolo IX, capo III, sezione I del d.p.g.r. 47/R/2003, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi sulla base delle disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 vigenti in data antecedente all’entrata in vigore del presente regolamento.
2. I procedimenti di accreditamento di cui al titolo IX, capo III, sezione II del d.p.g.r. 47/R/2003, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi sulla base delle disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 vigenti in data antecedente all’entrata in vigore del presente regolamento. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati in esito ai procedimenti di cui al presente comma ha durata di tre anni.
Art. 53
Abrogazioni
1. Gli articoli 118,119,140,143,144,156,157 e 158 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

