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Regolamento 18 febbraio 2025, n. 12/R

Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli 65 e 67;


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);


Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Direttiva Quadro sulle Acque);


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);


Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);


Vista la Sito esternolegge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 );


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nelle sedute del 22 dicembre 2022, del 26 ottobre 2023 e del 25 luglio 2024;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1554 del 27/12/2022;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1287 del 06/11/2023 ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 971 del 05/08/2024 ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 11 novembre 2024 ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto i pareri favorevoli con osservazioni redazionali n.15 n.20 e n.31 espressi dalla Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture” nella seduta del 10 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2025, n. 122;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario chiarire che nel caso in cui il corso d’acqua abbia subito negli anni un’alterazione o variazione tale da comportare l’abbandono delle acque dal terreno originario, nel rilascio della concessione demaniale che abbia a riferimento tali terreni - che ai sensi della normativa del codice civile rimangono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico - viene meno l’esigenza di valutare gli aspetti connessi alla pericolosità idraulica;


2. Si rende necessario introdurre l’obbligatorietà della presentazione delle domande di concessione in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze, di seguito denominato “sistema informatico regionale”. Tale modalità diventa l’unica ammissibile, sia per le domande presentate ai sensi del Reg. 60/R/2016 che ai sensi del Reg. 61/R/2016;


3. Si rende inoltre necessario al fine di agevolare per gli utenti i tempi per il rilascio delle concessioni introdurre una modalità semplificata per il rilascio delle domande di concessione ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, prevedendo per alcune tipologie di usi del demanio idrico la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 );


4. Si rende necessario introdurre la facoltà di definire annualmente con deliberazione di cui all’articolo 6 della l.r. 80/2015 l’applicazione di canoni concessori ridotti in relazione a determinate categorie di utilizzi del demanio idrico e delle relative aree o in relazione a particolari categorie di soggetti richiedenti;


5. Si rende necessario esonerare dal pagamento del canone gli enti locali territoriali, Comuni, Province e Città metropolitana di Firenze, per i quali era già previsto l’esonero con riferimento alle attività correlate ai transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d’acqua e alle attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua;


6. Si rende necessario omogeneizzare le disposizioni in materia di aggiornamento dei canoni al tasso di inflazione programmata rinviando alla l.r. 80/2015 ;


7. Si rende necessario introdurre disposizioni per regolamentare la previsione del pagamento di un indennizzo di natura risarcitoria nei casi di utilizzazione abusiva delle aree demaniali o prelievo abusivo di acqua in quanto nelle disposizioni attualmente vigenti tale indennizzo viene disciplinato insieme alle sanzioni;

 

8. In caso di utilizzazione senza titolo del demanio idrico, è dovuto il pagamento, oltre che della sanzione di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 , di un’indennità di occupazione pari al doppio del canone concessorio non corrisposto, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino ad un massimo di dieci annualità;


9. Si dispone che trascorso il termine concesso per il pagamento dell’indennizzo, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 57/2017 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r.77/2016 );


10. Si rende necessario omogeneizzare le disposizioni in materia di aggiornamento dei canoni al tasso di inflazione programmata rinviando al parametro definito con la l.r. 80/2015 ;

 

11. Si rende necessario in materia di utilizzo di acqua, specificare che oltre alla sanzione è dovuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per i canoni non corrisposti fino ad un massimo di dieci annualità, recependo la previsione normativa di cui all’articolo 17 del R.D. n. 1775 del 1933 ai sensi del quale, oltre al pagamento della sanzione, è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti;


12. Si rende necessario, in caso di prelievo di acqua non autorizzato, disporre la chiusura del pozzo, ponendo a carico del soggetto privato l’onere della chiusura del pozzo e il ripristino dello stato dei luoghi;


13. di accogliere le osservazioni espresse nel parere favorevole della quarta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento:

Capo I
Modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni)
Art.1
Modifica all’articolo 8 del d.p.g.r. 60/R/2016. Concessione per l'utilizzo del demanio idrico
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/ R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) è i nserito il seguente:
"
1 bis. Nei casi di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, la concessione dei terreni abbandonati dalle acque del fiume è acquisita senza l’autorizzazione idraulica, pareri, nulla osta di natura idraulica comunque denominati di cui all’articolo 6 comma 1.
” .
Art.2
Modifica all’articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016. Domanda di concessione e trattamento dei dati personali
1. Il comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale
” .
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
1 bis. Al momento della trasmissione dell’istanza, il sistema informatico regionale rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione.
”.
Art.3
Modifica all’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 . Oggetto e contenuto della domanda di concessione
1. Il comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell’area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
3 bis. La concessione è rilasciata con riferimento ai seguenti usi:
a)
articolo 7, comma 1, lettera f), qualora si tratta di concessioni brevi;
b)
articolo 7, comma 1, lettere h), l), n) ed o);
c)
articolo 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h) è rilasciata con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ). Alla presente domanda non si allega la documentazione di cui al comma 3.
Art.4
Modifica all’articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016. Canoni di concessione
1. All’articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"
7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 80/2015 .
”.
Art.5
Modifica all’articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016. Canoni ridotti e agevolati
1. Il comma 4 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 29 del d.p.g.r.60/R/2016 sono inseriti i seguenti commi:
"
5 bis. La Giunta regionale può definire annualmente con deliberazione di cui all’articolo 6 della
l.r. 80/2015 l’applicazione di canoni concessori ridotti in relazione a determinate categorie di utilizzi del demanio idrico e delle relative aree o in relazione a particolari categorie di soggetti richiedenti.
5 ter. Al canone ridotto ai sensi del comma 5 bis, non si applica la richiesta di riduzione di cui ai commi 1 e 5.
”.
Art.6
Modifica all’articolo 33 del d.p.g.r. 60/R/201 6. Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone
1. All’articolo 33, comma 1 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo le parole “
strumentali
,” sono inserite le seguenti : “
e gli enti pubblici territoriali
” .
2. Il comma 2 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.
Art.7
Modifica alla rubrica del Titolo V del d.p.g.r. 60/R/2016. Indennizzo per l’utilizzazione del demanio idrico senza titolo
1. La rubrica del Titolo V del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente: "
Indennizzo per l’utilizzazione del demanio idrico senza titolo
”.
Art.8
Sostituzione dell’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/ 2016. Indennizzo per l’utilizzo del demanio idrico senza titolo
1. L’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Art. 40 - Indennizzo per l’utilizzo del demanio idrico senza titolo
1.
Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 , di un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione senza titolo, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 7.
2.L’indennizzo di cui al comma 1 è determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo.
3.
L’indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.
4.
Il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1:
a)
non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati e non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento;
b)
non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni per i quali non sia verificata la compatibilità idraulica.
5.
L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 (Imposta regionale sulle concessioni statali) della Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.
6.
In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua, il soggetto occupante libera l’area utilizzata senza titolo e ripristina a proprie spese lo stato dei luoghi.
7.
Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello
stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di
concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei
luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.
8.Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .
”.
Capo II
Modifica al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015)
Art.9
Modifica all’articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/2016. Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni
1. Il comma 5, dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) è abrogato.
Art.10
Modifica all’articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016. Modalità di presentazione della domanda
1. Il comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d’inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale
” .
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
"
1 bis. Al momento della trasmissione dell’istanza, il sistema informatico regionale rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione.
”.
Art.11
Modifica all’articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016. Sanzioni
1. La rubrica dell’articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente: "
Sanzioni e indennizzo per derivazioni in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933. Ai sensi del medesimo articolo è altresì dovuto il pagamento di un indennizzo pari alla somma dei canoni non corrisposti per ciascuna annualità di derivazione, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inseriti i seguenti commi:
"
1 bis. In caso di derivazioni di acque sotterranee mediante pozzo, in ipotesi di estinzione della concessione e successiva inoperatività del pozzo, il concessionario provvede alla chiusura dell’opera e al ripristino dei luoghi.
1 ter. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .”.
1 quater. L’indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.