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Regolamento 18 febbraio 2025, n. 12/R

Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025

Art.8
Sostituzione dell’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016. Indennizzo per l’utilizzo del demanio idrico senza titolo
1. L’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Art. 40 - Indennizzo per l’utilizzo del demanio idrico senza titolo
1.
Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento, oltre alle sanzioni di cui all’
articolo 9 della l.r. 80/2015
, di un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione senza titolo, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 7.
2.L’indennizzo di cui al comma 1 è determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo.
3.
L’indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.
4.
Il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1:
a)
non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati e non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento;
b)
non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni per i quali non sia verificata la compatibilità idraulica.
5.
L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 (Imposta regionale sulle concessioni statali) della
Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2
(Istituzione dei tributi propri della Regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.
6.
In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua, il soggetto occupante libera l’area utilizzata senza titolo e ripristina a proprie spese lo stato dei luoghi.
7.
Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello
stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di
concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei
luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.
8.Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell’
articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57
“Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla
l.r. 77/2016
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.