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Regolamento 18 febbraio 2025, n. 12/R

Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025

Art.3
Modifica all’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 . Oggetto e contenuto della domanda di concessione
1. Il comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell’area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
3 bis. La concessione è rilasciata con riferimento ai seguenti usi:
a)
articolo 7, comma 1, lettera f), qualora si tratta di concessioni brevi;
b)
articolo 7, comma 1, lettere h), l), n) ed o);
c)
articolo 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h) è rilasciata con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ). Alla presente domanda non si allega la documentazione di cui al comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.