Regolamento 18 febbraio 2025, n. 12/R
Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025
Art.3
Modifica all’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016
. Oggetto e contenuto della domanda di concessione
1. Il comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell’area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
3 bis. La concessione è rilasciata con riferimento ai seguenti usi:
a)
articolo 7, comma 1, lettera f), qualora si tratta di concessioni brevi;
b)
articolo 7, comma 1, lettere h), l), n) ed o);
c)
articolo 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h) è rilasciata con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ). Alla presente domanda non si allega la documentazione di cui al comma 3.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

