Regolamento 18 febbraio 2025, n. 12/R
Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025
Art.11
Modifica all’articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016. Sanzioni
1.
La rubrica dell’articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
Sanzioni e indennizzo per derivazioni in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio
”.
2.
Il comma 1 dell’articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933. Ai sensi del medesimo articolo è altresì dovuto il pagamento di un indennizzo pari alla somma dei canoni non corrisposti per ciascuna annualità di derivazione, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione.
”
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inseriti i seguenti commi:
"
1 bis. In caso di derivazioni di acque sotterranee mediante pozzo, in ipotesi di estinzione della concessione e successiva inoperatività del pozzo, il concessionario provvede alla chiusura dell’opera e al ripristino dei luoghi.
1 ter. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .”.
1 quater. L’indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.