Regolamento 18 febbraio 2025, n. 12/R
Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
Visto il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli 65 e 67; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Direttiva Quadro sulle Acque);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);
Vista la
legge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 );
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015);
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nelle sedute del 22 dicembre 2022, del 26 ottobre 2023 e del 25 luglio 2024;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1554 del 27/12/2022;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1287 del 06/11/2023 ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 971 del 05/08/2024 ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 11 novembre 2024 ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
Visto i pareri favorevoli con osservazioni redazionali n.15 n.20 e n.31 espressi dalla Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture” nella seduta del 10 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2025, n. 122;
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario chiarire che nel caso in cui il corso d’acqua abbia subito negli anni un’alterazione o variazione tale da comportare l’abbandono delle acque dal terreno originario, nel rilascio della concessione demaniale che abbia a riferimento tali terreni - che ai sensi della normativa del codice civile rimangono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico - viene meno l’esigenza di valutare gli aspetti connessi alla pericolosità idraulica;
2. Si rende necessario introdurre l’obbligatorietà della presentazione delle domande di concessione in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze, di seguito denominato “sistema informatico regionale”. Tale modalità diventa l’unica ammissibile, sia per le domande presentate ai sensi del Reg. 60/R/2016 che ai sensi del Reg. 61/R/2016;
3. Si rende inoltre necessario al fine di agevolare per gli utenti i tempi per il rilascio delle concessioni introdurre una modalità semplificata per il rilascio delle domande di concessione ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, prevedendo per alcune tipologie di usi del demanio idrico la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 );
4. Si rende necessario introdurre la facoltà di definire annualmente con deliberazione di cui all’articolo 6 della l.r. 80/2015 l’applicazione di canoni concessori ridotti in relazione a determinate categorie di utilizzi del demanio idrico e delle relative aree o in relazione a particolari categorie di soggetti richiedenti;
5. Si rende necessario esonerare dal pagamento del canone gli enti locali territoriali, Comuni, Province e Città metropolitana di Firenze, per i quali era già previsto l’esonero con riferimento alle attività correlate ai transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d’acqua e alle attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua;
6. Si rende necessario omogeneizzare le disposizioni in materia di aggiornamento dei canoni al tasso di inflazione programmata rinviando alla l.r. 80/2015 ;
7. Si rende necessario introdurre disposizioni per regolamentare la previsione del pagamento di un indennizzo di natura risarcitoria nei casi di utilizzazione abusiva delle aree demaniali o prelievo abusivo di acqua in quanto nelle disposizioni attualmente vigenti tale indennizzo viene disciplinato insieme alle sanzioni;
8. In caso di utilizzazione senza titolo del demanio idrico, è dovuto il pagamento, oltre che della sanzione di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 , di un’indennità di occupazione pari al doppio del canone concessorio non corrisposto, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino ad un massimo di dieci annualità;
9. Si dispone che trascorso il termine concesso per il pagamento dell’indennizzo, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 57/2017 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r.77/2016 );
10. Si rende necessario omogeneizzare le disposizioni in materia di aggiornamento dei canoni al tasso di inflazione programmata rinviando al parametro definito con la l.r. 80/2015 ;
11. Si rende necessario in materia di utilizzo di acqua, specificare che oltre alla sanzione è dovuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per i canoni non corrisposti fino ad un massimo di dieci annualità, recependo la previsione normativa di cui all’articolo 17 del R.D. n. 1775 del 1933 ai sensi del quale, oltre al pagamento della sanzione, è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti;
12. Si rende necessario, in caso di prelievo di acqua non autorizzato, disporre la chiusura del pozzo, ponendo a carico del soggetto privato l’onere della chiusura del pozzo e il ripristino dello stato dei luoghi;
13. di accogliere le osservazioni espresse nel parere favorevole della quarta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

