Regolamento 18 febbraio 2025, n. 12/R
Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025
Capo I
Modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni)
Art.1
Modifica all’articolo 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.
Concessione per l'utilizzo del demanio idrico
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/
R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) è i
nserito il seguente:
"
1 bis. Nei casi di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, la concessione dei terreni abbandonati dalle acque del fiume è acquisita senza l’autorizzazione idraulica, pareri, nulla osta di natura idraulica comunque denominati di cui all’articolo 6 comma 1.
”
.Art.2
Modifica all’articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016.
Domanda di concessione e trattamento dei dati personali
1. Il comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale
”
.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
“
1 bis. Al momento della trasmissione dell’istanza, il sistema informatico regionale rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione.
”.
Art.3
Modifica all’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016
. Oggetto e contenuto della domanda di concessione
1. Il comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell’area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:
"
3 bis. La concessione è rilasciata con riferimento ai seguenti usi:
a)
articolo 7, comma 1, lettera f), qualora si tratta di concessioni brevi;
b)
articolo 7, comma 1, lettere h), l), n) ed o);
c)
articolo 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h) è rilasciata con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ). Alla presente domanda non si allega la documentazione di cui al comma 3.
”
Art.4
Modifica all’articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016.
Canoni di concessione
1. All’articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"
7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 80/2015 .
”.
Art.5
Modifica all’articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016.
Canoni ridotti e agevolati
1. Il comma 4 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 29 del d.p.g.r.60/R/2016 sono inseriti i seguenti commi:
"
5 bis. La Giunta regionale può definire annualmente con deliberazione di cui all’articolo 6 della
l.r. 80/2015 l’applicazione di canoni concessori ridotti in relazione a determinate categorie di utilizzi del demanio idrico e delle relative aree o in relazione a particolari categorie di soggetti richiedenti.
5 ter. Al canone ridotto ai sensi del comma 5 bis, non si applica la richiesta di riduzione di cui ai commi 1 e 5.
”.
Art.6
Modifica all’articolo 33 del d.p.g.r. 60/R/201
6. Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone
1. All’articolo 33, comma 1 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo
le parole “
strumentali
,”
sono inserite le seguenti :
“
e gli enti pubblici territoriali
”
.2. Il comma 2 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.
Art.7
Modifica alla rubrica del Titolo V del d.p.g.r. 60/R/2016.
Indennizzo per l’utilizzazione del demanio idrico senza titolo
1. La rubrica del Titolo V del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:
"
Indennizzo per l’utilizzazione del demanio idrico senza titolo
”.
Art.8
Sostituzione dell’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/
2016. Indennizzo per l’utilizzo del demanio idrico senza titolo
1. L’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:
"
Art. 40 - Indennizzo per l’utilizzo del demanio idrico senza titolo
1.
Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 , di un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione senza titolo, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 7.
2.L’indennizzo di cui al comma 1 è determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo.
3.
L’indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.
4.
Il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1:
a)
non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati e non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento;
b)
non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni per i quali non sia verificata la compatibilità idraulica.
5.
L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 (Imposta regionale sulle concessioni statali) della Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.
6.
In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua, il soggetto occupante libera l’area utilizzata senza titolo e ripristina a proprie spese lo stato dei luoghi.
7.
Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello
stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di
concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei
luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.
8.Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

