Regolamento 18 febbraio 2025, n. 12/R
Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025
Art.1
Modifica all’articolo 8 del d.p.g.r. 60/R/2016. Concessione per l'utilizzo del demanio idrico
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) è i nserito il seguente:
"
1 bis. Nei casi di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, la concessione dei terreni abbandonati dalle acque del fiume è acquisita senza l’autorizzazione idraulica, pareri, nulla osta di natura idraulica comunque denominati di cui all’articolo 6 comma 1.
” .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

