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Regolamento 29 gennaio 2025, n. 8/R

Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;

 

Visto l’art. 66, comma 3 dello Statuto;

 

Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l’articolo 94;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l’articolo 28 comma 2 ;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .";


Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 luglio 2018, n. 43/R "Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007). Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.";

 

Visto il parere favorevole del Comitato direzionale espresso nella seduta del 15 febbraio 2024;

 

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

 

Visti gli esiti del tavolo di concertazione istituzionale del 10 aprile 2024;

 

Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

 

Vista la preliminare deliberazione di Giunta regionale  n.835  del  15 luglio 2024 di adozione dello schema di regolamen to, “Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia all’Sito esternoarticolo 94, del d.lgs. 152/2006 . Procedure per la presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016”, ai fini dell ’acquisizione dei pareri  ai sensi dell’articolo 42, e dell’articolo 66 dello Statuto regionale;

 

Visto il parere favorevole dalla  Quarta commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024 ai sensi dell’articolo  66, comma 3 dello Statuto;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 32;


Considerato quanto segue:


1. il regolamento approvato con d.p.g.r n. 43/R/2018 disciplina, tra gli altri contenuti, i tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia e le norme tecniche per l’individuazione delle medesime;


2. l' elenco di centri di pericolo ed attività sottoposte a vincolo o divieto all'interno delle aree di salvaguardia a sensi l’articolo 94, commi 4 e 5,  Sito esternodel d.lgs. 152/06 , risale alla legislazione previgente e non risulta pertanto  aggiornato  agli attuali contesti tecnico-impiantistici relativi agli impianti di potabilizzazione ed acquedotto e all'evoluzione del quadro normativo concernente la gestione delle acque reflue e meteoriche, la gestione dei rifiuti;


3. la descrizione dei vincoli e dei divieti contenuta nel Sito esternocomma 4 dell'articolo 94 del d.lgs 152/06 , oltre che non aggiornata con le correnti definizioni tecniche e di legge,  contiene alcuni termini generici riferibili testualmente a più soggetti, attività o situazioni diverse tra loro e con livelli di pericolosità per le risorse captate differenziati sia in termini di rischio che di impatto possibile sulla qualità della risorsa captata;


4. è pertanto necessario prevedere, in attuazione dell'articolo 28 comma 2, lettera b) della l.r. n. 69/2011 , una disciplina delle strutture e delle attività all’interno delle aree di salvaguardia,  attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo anche al fine di garantire sull’intero territorio regionale, l’omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all’Sito esternoarticolo 94, comma 4, del d.lgs.  n. 152/06 , in base a quanto disposto alle Appendici 1 e 2  al presente regolamento che introducono nel d.p.g.r.  n. 43/R/2018 gli allegati 1bis e 1ter;


5.  ai sensi dal Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, ed in particolare quelle concernenti l'assetto ed utilizzazione del territorio, non espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, mentre il sindaco è individuato quale autorità competente in materia di provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica;


6. gli elementi ambientali da tutelare ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 94, comma 1, del d.lgs n. 152/06 , e parimenti le attività e le infrastrutture regolati dalle disposizioni di cui all’ articolo 94, comma 4 e comma 5, Sito esternodel d.lgs. n. 152/06 , sono da ritenersi tra gli elementi costitutivi del patrimonio regionale, nonché quali “invarianti strutturali” rispettivamente ai sensi dell’articolo 3, comma 2  dell’articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


7. il piano strutturale di cui all’ articolo 92 della l.r. n. 65/2014 contiene il “patrimonio territoriale” comunale, e le relative “invarianti strutturali”, nonché le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale; il piano operativo di cui al successivo articolo 95 della medesima legge, in conformità al piano strutturale, norma l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale e si compone della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato e di quella  delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale;


8. tra i centri di pericolo elencati all’Sito esternoart. 94, comma 4,  del d.lgs. n. 152/06 , alla lettera g), sono considerati i pozzi esistenti ad uso diverso dal potabile; tali pozzi, che prelevano dalla stessa falda captata dal Servizio Idrico Integrato, se sottoposti con esito positivo a verifica delle condizioni di impermeabilità della camicia ed eventuale cementazione, non rientrano tra i centri di pericolo di cui alla Sito esternolettera g) del comma 4 dell’art. 94 del D. Lgs. 152/2006 , mentre in tutti gli altri casi si rende necessaria la loro messa in sicurezza;


9. è quindi necessario introdurre disposizioni specifiche, sia per i comuni che per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia dell’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. n. 152/06 ; in particolare occorre disciplinare i rispettivi adempimenti dei comuni e delle strutture regionali, in ordine alla verifica del divieto  di cui all'articolo 94, comma 4, lettera g)  e delle operazioni di messa in sicurezza descritte nell’appendice 2  al presente regolamento;


10. la variabilità delle situazioni ambientali, impiantistiche e territoriali da gestire ai fini della tutela dei copri idrici captati, derivante dall’interazione tra le tipologie e le caratteristiche delle attività e/o insediamenti, le caratteristiche dei corpi idrici captati e quelle degli impianti di captazione, potabilizzazione e distribuzione delle acque potabili rende necessario lasciare ai comuni la possibilità di definire programmi, procedure e misure di gestione territoriale e di messa in sicurezza delle attività presenti nelle aree di salvaguardia adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro interessi diversi fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico;


11. occorre altresì integrare il d.p.g.r. n. 43/R/2018 per garantire sull‘intero territorio regionale l’omogenea individuazione di:

a) modalità e procedure di presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l’uso di acqua, ad integrazione del percorso per l’approvazione delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti, già disciplinato all'articolo 6 del regolamento medesimo ;

b) modalità e procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al Servizio Idrico Integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;

c) specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi di cui  ai commi 4 e 5 dell’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. n. 152/06 ;”


12. per assicurare il necessario raccordo normativo con la nuova disciplina delle modalità e  delle procedure di presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni, è infine necessario integrare le disposizioni del regolamento regionale n. 61/R/2016 con riferimento alla documentazione da allegare alle richieste di concessione.


Si approva il presente regolamento:


Capo I
Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia, per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018
Art. 1
Modifiche al preambolo del regolamento emanato con il d.p.g.r. n. 43/R/2018
1. Dopo il considerato n. 2 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 luglio 2018, n. 43/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione) è inserito il seguente:
"
2 bis. occorre dare attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera b) della l.r. n. 69/2011 , integrando il d.p.g.r. n. 43/R/2018 con una disciplina delle strutture e delle attività all’interno delle aree di salvaguardia, attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo, anche al fine di garantire sull’intero territorio regionale, l’omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all’Sito esternoarticolo 94, comma 4 del d.lgs. n. 152/06 , in base a quanto disposto agli allegati 1bis e 1ter al presente regolamento; a tal fine, in relazione alle rispettive competenze, sono introdotte disposizioni specifiche per i comuni e per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia
;”.
2. Dopo il considerato n. 2 bis del preambolo del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:
"
2 ter. occorre altresì garantire sull‘intero territorio regionale l’omogenea definizione :
a)
delle procedure per la presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l’uso di acqua;
b)
delle procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al servizio idrico integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;
c)
di specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. n. 152/06 ;
”.
Art. 2
Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la  presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Sostituzione della rubrica del Capo III del d.p.g.r.  n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 43/R/2018 è sostituita dalla seguente:
"
Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia.
".
Art. 3
Procedura per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni. Inserimento dell'articolo 7 bis nel d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’articolo 7 del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:
“art. 7bis - Procedura di presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1.
Nel caso di captazioni da acque superficiali o laghi diverse da quelle ricomprese nella
ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, la proposta di perimetrazione formulata dall’Autorità Idrica Toscana (AIT) è allegata alla documentazione della domanda di concessione di derivazione presentata dal Gestore del servizio idrico integrato (SII) ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016 allegato D, al settore regionale territorialmente competente al rilascio del relativo titolo concessorio, di seguito, "settore regionale competente", ed è approvata dalla Giunta contestualmente al rilascio della concessione.
2.
Nel caso di captazioni da acque sotterranee, diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, una prima proposta formulata da AIT è allegata alla documentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca o  di concessione presentata dal gestore ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016, allegato D.  
3.
Sulla base della documentazione trasmessa da AIT e della consultazione con i comuni il settore regionale competente si esprime sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella proposta di perimetrazione definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4.
Nei casi di cui al comma 2 la proposta di perimetrazione definitiva è presentata da AIT al settore regionale competente contestualmente alla consegna della relazione tecnica di cui all’ articolo 51, comma 5  del d.p.g.r. n. 61R/2016 ed è approvata dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio della concessione.
5.
Su richiesta di AIT e dei comuni interessati, e limitatamente a specifiche situazioni di emergenza localizzata, il settore regionale competente può aggiornare la proposta di perimetrazione di cui al comma 3 entro i 60 giorni successivi all’approvazione della Giunta regionale. A seguito di tale aggiornamento, la Giunta regionale, se del caso, approva la revisione della perimetrazione definita all’atto del rilascio del titolo concessorio e, ove necessario, del disciplinare di concessione.
6.
Per le captazioni realizzate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza idrica ed idropotabile ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998 .) ed inserite nel piano straordinario di cui all’articolo 3, comma 1 della medesima legge, la proposta di individuazione dell’area di salvaguardia è presentata al cessare dello stato di emergenza contestualmente alla richiesta, da parte del gestore, di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio qualora, si renda necessario il mantenimento del prelievo e fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo .
7.
Dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, l’atto di individuazione delle aree di salvaguardia è tramesso ad AIT, al gestore del SII, alle province, ai comuni territorialmente interessati, all’azienda sanitaria locale (ASL) - dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessata nonché all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
".
Art. 4
Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni. Inserimento dell'articolo 7ter nel d.p.g.r. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’articolo 7bis del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:
"
Art. 7 ter - Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni.(articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1.
A seguito l’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di individuazione delle aree di salvaguardia, i comuni interessati provvedono a:
a)
recepire nei propri atti di governo del territorio le perimetrazioni approvate;
b)
aggiornare l’elenco dei potenziali centri di pericolo, inseriti nell’atto di individuazione e  trasmetterlo all’ASL – Dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessato, all’ARPAT e al settore regionale competente.
c)
comunicare, nelle forme di legge, ai soggetti interessati, l’istituzione dell’area di salvaguardia
e dei vincoli di cui all’articolo 94, comma 4, del decreto legislativo per gli insediamenti e le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia .
d)
definire, ove sia necessario, in base alle disposizioni dell’allegato 1bis e dell’allegato 1ter, i programmi, le procedure e le misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia, adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro gli interessi diversi esistenti fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico.
e)
individuare i soggetti tenuti  all’attuazione delle misure di cui alla lettera d) nonché le modalità operative, i tempi di attuazione, e le eventuali disposizioni transitorie.
2.
Il Comune per l’ attuazione di quanto disposto al comma 1 lettere d) ed  e) può avvalersi del supporto del gestore del SII , di ARPAT e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell’articolo 7quater.
3.
Il Comune vigila sul rispetto di quanto richiesto ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) anche con il supporto: di ARPAT, dell’ASL e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell’articolo 7quater.
Art. 5
Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali. Inserimento dell'articolo 7quater nel d.p.g. n. 43/R/2018  (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’articolo 7ter del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:
Art. 7quater - Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1.
Il settore regionale competente provvede a:
a)
inviare ai comuni interessati, ai fini della pubblicità di cui all’articolo 7 ter, comma 1 lettera b), l’elenco dei prelievi da acque sotterranee diversi da quelli che estraggono acque per il consumo umano all’interno dell’area di salvaguardia, corredato dai nominativi dei titolari;
b)
attestare l’avvenuta esecuzione delle verifiche di consistenza e, se prevista, controllare l’avvenuta messa in sicurezza dei pozzi esistenti da parte dei proprietari, secondo i criteri e nelle modalità individuate nell’Allegato 1ter al presente regolamento;
c)
comunicare ai comuni interessati l’avvenuta messa in sicurezza e gli esiti dei controlli di cui alla lettera b).
2.
Qualora l’area di salvaguardia ricada nel territorio di competenza di più settori regionale territorialmente competenti, le funzioni di cui a comma 1 sono espletate d’intesa tra gli stessi.
”.
Art. 6
Inserimento degli allegati 1 bis e 1ter al d.p.g.r. n. 43/R/2018  (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’allegato 1 al d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito l' allegato 1 bis recante le “
Disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell’ Sito esternoart. 94 del D.Lgs 152/06
” di cui all'appendice 1 al presente regolamento.
2. Dopo l'allegato 1bis al d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito l’allegato 1ter , recante le “
Linee guida: individuazione dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi nelle aree di salvaguardia
” , di cui all’appendice 2 al presente regolamento.
Capo II
Disposizioni di raccordo normativo. Modifiche al d.p.g.r. n. 61/R/2016
Art. 7
Modifiche all’allegato D al d.p.g.r. n. 61/R/2016
1. Nel paragrafo 2 "Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque superficiali” della parte III dell'Allegato D al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), dopo il punto 17)del periodo titolato "Relazione tecnica", è inserito il seguente paragrafo:
Nel caso di richiesta di concessione per uso potabile distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge la proposta formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018
” .
2 . Nel paragrafo 3 “Allegati tecnici alla domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque sotterranee” della parte III dell'allegato D al d.p.g.r. 61/R/2016, il periodo, composto da due frasi separate da un punto, che inizia con le parole: “Nel caso di richiesta di concessione" e termina con:"eventuali misure di protezione individuate." è sostituito dal seguente:
"
Nel caso di richiesta di concessione di acqua sotterranea ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge una proposta preliminare formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018.
"
3. Nel paragrafo 4 "Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee" della parte III dell'allegato D al d.p.g.r. n. 61/R/2016, dopo la lettera i) è inserito il seguente periodo:
"
Nel caso di richiesta di concessione di acqua sotterranea ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, alla documentazione di cui ai precedenti punti si aggiunge la proposta definitiva formulata da AIT di delimitazione delle aree di salvaguardia effettuata ai sensi e con le modalità previste dal d.p.g.r. n. 43/R/2018
."
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del paragrafo C.2 "Indirizzi generali" della Sezione C. "Modalità e tempi di presentazione delle proposte" dell’allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 872 del 13 luglio 2020.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.