Regolamento 29 gennaio 2025, n. 8/R
Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all’
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
Art. 5
Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali. Inserimento dell'articolo 7 quater nel d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’articolo 7 ter del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:
“
Art. 7 quater - Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali (
articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 )
1.
Il settore regionale competente provvede a:
a)
inviare ai comuni interessati, ai fini della pubblicità di cui all’articolo 7 ter, comma 1, lettera b), l’elenco dei prelievi da acque sotterranee diversi da quelli che estraggono acque per il consumo umano all’interno dell’area di salvaguardia, corredato dai nominativi dei titolari;
b)
attestare l’avvenuta esecuzione delle verifiche di consistenza e, se prevista, controllare l’avvenuta messa in sicurezza dei pozzi esistenti da parte dei proprietari, secondo i criteri e nelle modalità individuate nell’Allegato 1 ter al presente regolamento;
c)
comunicare ai comuni interessati l’avvenuta messa in sicurezza e gli esiti dei controlli di cui alla lettera b).
2.
Qualora l’area di salvaguardia ricada nel territorio di competenza di più settori regionale territorialmente competenti, le funzioni di cui a comma 1 sono espletate d’intesa tra gli stessi.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

