Regolamento 29 gennaio 2025, n. 8/R
Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all’
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
Art. 4
Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni. Inserimento dell'articolo 7 ter nel d.p.g.r. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’articolo 7 bis del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:
"
Art. 7 ter - Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni.(
articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 )
1.
A seguito l’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di individuazione delle aree di salvaguardia, i comuni interessati provvedono a:
a)
recepire nei propri atti di governo del territorio le perimetrazioni approvate;
b)
aggiornare l’elenco dei potenziali centri di pericolo, inseriti nell’atto di individuazione e trasmetterlo all’ASL – Dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessato, all’ARPAT e al settore regionale competente;
c)
comunicare, nelle forme di legge, ai soggetti interessati, l’istituzione dell’area di salvaguardia
e dei vincoli di cui all’articolo 94, comma 4, del decreto legislativo per gli insediamenti e le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia;
d)
definire, ove sia necessario, in base alle disposizioni dell’allegato 1 bis e dell’allegato 1 ter, i programmi, le procedure e le misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia, adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro gli interessi diversi esistenti fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico;
e)
individuare i soggetti tenuti all’attuazione delle misure di cui alla lettera d) nonché le modalità operative, i tempi di attuazione, e le eventuali disposizioni transitorie.
2.
Il Comune per l’ attuazione di quanto disposto al comma 1, lettere d) ed e), può avvalersi del supporto del gestore del SII , di ARPAT e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell’articolo 7 quater.
3.
Il Comune vigila sul rispetto di quanto richiesto ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), anche con il supporto di ARPAT, dell’ASL e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell’articolo 7 quater.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

