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Regolamento 29 gennaio 2025, n. 8/R
Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all’
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
Art. 3
Procedura per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni. Inserimento dell'articolo 7 bis nel d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’articolo 7 del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:
“art. 7bis - Procedura di presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1.
Nel caso di captazioni da acque superficiali o laghi diverse da quelle ricomprese nella
ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, la proposta di perimetrazione formulata dall’Autorità Idrica Toscana (AIT) è allegata alla documentazione della domanda di concessione di derivazione presentata dal Gestore del servizio idrico integrato (SII) ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016 allegato D, al settore regionale territorialmente competente al rilascio del relativo titolo concessorio, di seguito, "settore regionale competente", ed è approvata dalla Giunta contestualmente al rilascio della concessione.
2.
Nel caso di captazioni da acque sotterranee, diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, una prima proposta formulata da AIT è allegata alla documentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca o di concessione presentata dal gestore ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016, allegato D.
3.
Sulla base della documentazione trasmessa da AIT e della consultazione con i comuni il settore regionale competente si esprime sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella proposta di perimetrazione definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4.
Nei casi di cui al comma 2 la proposta di perimetrazione definitiva è presentata da AIT al settore regionale competente contestualmente alla consegna della relazione tecnica di cui all’ articolo 51, comma 5 del d.p.g.r. n. 61R/2016 ed è approvata dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio della concessione.
5.
Su richiesta di AIT e dei comuni interessati, e limitatamente a specifiche situazioni di emergenza localizzata, il settore regionale competente può aggiornare la proposta di perimetrazione di cui al comma 3 entro i 60 giorni successivi all’approvazione della Giunta regionale. A seguito di tale aggiornamento, la Giunta regionale, se del caso, approva la revisione della perimetrazione definita all’atto del rilascio del titolo concessorio e, ove necessario, del disciplinare di concessione.
6.
Per le captazioni realizzate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza idrica ed idropotabile ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998 .) ed inserite nel piano straordinario di cui all’articolo 3, comma 1 della medesima legge, la proposta di individuazione dell’area di salvaguardia è presentata al cessare dello stato di emergenza contestualmente alla richiesta, da parte del gestore, di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio qualora, si renda necessario il mantenimento del prelievo e fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo .
7.
Dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, l’atto di individuazione delle aree di salvaguardia è tramesso ad AIT, al gestore del SII, alle province, ai comuni territorialmente interessati, all’azienda sanitaria locale (ASL) - dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessata nonché all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

