Menù di navigazione
Il testo aggiornato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Regolamento 29 gennaio 2025, n. 8/R

Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025

Art. 1
Modifiche al preambolo del regolamento emanato con il d.p.g.r. n. 43/R/2018
1. Dopo il considerato n. 2 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 luglio 2018, n. 43/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione) è inserito il seguente:
"
2 bis. occorre dare attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera b) della l.r. n. 69/2011 , integrando il d.p.g.r. n. 43/R/2018 con una disciplina delle strutture e delle attività all’interno delle aree di salvaguardia, attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo, anche al fine di garantire sull’intero territorio regionale, l’omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all’Sito esternoarticolo 94, comma 4 del d.lgs. n. 152/06 , in base a quanto disposto agli allegati 1bis e 1ter al presente regolamento; a tal fine, in relazione alle rispettive competenze, sono introdotte disposizioni specifiche per i comuni e per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia
;”.
2. Dopo il considerato n. 2 bis del preambolo del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:
"
2 ter. occorre altresì garantire sull‘intero territorio regionale l’omogenea definizione :
a)
delle procedure per la presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l’uso di acqua;
b)
delle procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al servizio idrico integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;
c)
di specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. n. 152/06 ;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.