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Regolamento 29 gennaio 2025, n. 8/R
Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all’
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto
articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Visto l’art. 66, comma 3 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l’articolo 94;Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l’articolo 28 comma 2 ;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .";
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 luglio 2018, n. 43/R "Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007). Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.";
Visto il parere favorevole del Comitato direzionale espresso nella seduta del 15 febbraio 2024;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;
Visti gli esiti del tavolo di concertazione istituzionale del 10 aprile 2024;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista la preliminare deliberazione di Giunta regionale n.835 del 15 luglio 2024 di adozione dello schema di regolamen to, “Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia all’
articolo 94, del d.lgs. 152/2006 . Procedure per la presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016”, ai fini dell
’acquisizione dei pareri ai sensi dell’articolo 42, e dell’articolo 66 dello Statuto regionale;
Visto il parere favorevole dalla Quarta commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024 ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2025, n. 32;
Considerato quanto segue:
1. il regolamento approvato con d.p.g.r n. 43/R/2018 disciplina, tra gli altri contenuti, i tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia e le norme tecniche per l’individuazione delle medesime;
2. l' elenco di centri di pericolo ed attività sottoposte a vincolo o divieto all'interno delle aree di salvaguardia a sensi l’articolo 94, commi 4 e 5,
del d.lgs. 152/06 , risale alla legislazione previgente e non risulta pertanto aggiornato agli attuali contesti tecnico-impiantistici relativi agli impianti di potabilizzazione ed acquedotto e all'evoluzione del quadro normativo concernente la gestione delle acque reflue e meteoriche, la gestione dei rifiuti;3. la descrizione dei vincoli e dei divieti contenuta nel
comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs 152/06 , oltre che non aggiornata con le correnti definizioni tecniche e di legge, contiene alcuni termini generici riferibili testualmente a più soggetti, attività o situazioni diverse tra loro e con livelli di pericolosità per le risorse captate differenziati sia in termini di rischio che di impatto possibile sulla qualità della risorsa captata;4. è pertanto necessario prevedere, in attuazione dell'articolo 28 comma 2, lettera b) della l.r. n. 69/2011 , una disciplina delle strutture e delle attività all’interno delle aree di salvaguardia, attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo anche al fine di garantire sull’intero territorio regionale, l’omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all’
articolo 94, comma 4, del d.lgs. n. 152/06 , in base a quanto disposto alle Appendici 1 e 2 al presente regolamento che introducono nel d.p.g.r. n. 43/R/2018 gli allegati 1bis e 1ter;5. ai sensi dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, ed in particolare quelle concernenti l'assetto ed utilizzazione del territorio, non espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, mentre il sindaco è individuato quale autorità competente in materia di provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica;6. gli elementi ambientali da tutelare ai sensi dell’
articolo 94, comma 1, del d.lgs n. 152/06 , e parimenti le attività e le infrastrutture regolati dalle disposizioni di cui all’ articolo 94, comma 4 e comma 5,
del d.lgs. n. 152/06 , sono da ritenersi tra gli elementi costitutivi del patrimonio regionale, nonché quali “invarianti strutturali” rispettivamente ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);7. il piano strutturale di cui all’ articolo 92 della l.r. n. 65/2014 contiene il “patrimonio territoriale” comunale, e le relative “invarianti strutturali”, nonché le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale; il piano operativo di cui al successivo articolo 95 della medesima legge, in conformità al piano strutturale, norma l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale e si compone della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato e di quella delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale;
8. tra i centri di pericolo elencati all’
art. 94, comma 4, del d.lgs. n. 152/06 , alla lettera g), sono considerati i pozzi esistenti ad uso diverso dal potabile; tali pozzi, che prelevano dalla stessa falda captata dal Servizio Idrico Integrato, se sottoposti con esito positivo a verifica delle condizioni di impermeabilità della camicia ed eventuale cementazione, non rientrano tra i centri di pericolo di cui alla
lettera g) del comma 4 dell’art. 94 del D. Lgs. 152/2006 , mentre in tutti gli altri casi si rende necessaria la loro messa in sicurezza;9. è quindi necessario introdurre disposizioni specifiche, sia per i comuni che per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia dell’
articolo 94 del d.lgs. n. 152/06 ; in particolare occorre disciplinare i rispettivi adempimenti dei comuni e delle strutture regionali, in ordine alla verifica del divieto di cui all'articolo 94, comma 4, lettera g) e delle operazioni di messa in sicurezza descritte nell’appendice 2 al presente regolamento;10. la variabilità delle situazioni ambientali, impiantistiche e territoriali da gestire ai fini della tutela dei copri idrici captati, derivante dall’interazione tra le tipologie e le caratteristiche delle attività e/o insediamenti, le caratteristiche dei corpi idrici captati e quelle degli impianti di captazione, potabilizzazione e distribuzione delle acque potabili rende necessario lasciare ai comuni la possibilità di definire programmi, procedure e misure di gestione territoriale e di messa in sicurezza delle attività presenti nelle aree di salvaguardia adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro interessi diversi fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico;
11. occorre altresì integrare il d.p.g.r. n. 43/R/2018 per garantire sull‘intero territorio regionale l’omogenea individuazione di:
a) modalità e procedure di presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l’uso di acqua, ad integrazione del percorso per l’approvazione delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti, già disciplinato all'articolo 6 del regolamento medesimo ;
b) modalità e procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al Servizio Idrico Integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;
c) specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi di cui ai commi 4 e 5 dell’
articolo 94 del d.lgs. n. 152/06 ;”
12. per assicurare il necessario raccordo normativo con la nuova disciplina delle modalità e delle procedure di presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni, è infine necessario integrare le disposizioni del regolamento regionale n. 61/R/2016 con riferimento alla documentazione da allegare alle richieste di concessione.
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

