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Regolamento 29 gennaio 2025, n. 8/R
Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia di cui all’
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 , in attuazione dell’articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011 . Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016.Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
Capo I
Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia, per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n. 43/R/2018
Art. 1
Modifiche al preambolo del regolamento emanato con il d.p.g.r. n. 43/R/2018
1. Dopo il considerato n. 2 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 luglio 2018, n. 43/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione) è inserito il seguente:
"
2 bis. occorre dare attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera b) della l.r. n. 69/2011 , integrando il d.p.g.r. n. 43/R/2018 con una disciplina delle strutture e delle attività all’interno delle aree di salvaguardia, attualizzata al vigente contesto tecnico e normativo, anche al fine di garantire sull’intero territorio regionale, l’omogenea individuazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle attività suddette e una corretta applicazione dei vincoli o divieti di cui all’
articolo 94, comma 4 del d.lgs. n. 152/06 , in base a quanto disposto agli allegati 1bis e 1ter al presente regolamento; a tal fine, in relazione alle rispettive competenze, sono introdotte disposizioni specifiche per i comuni e per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia
;”.
articolo 94, comma 4 del d.lgs. n. 152/06 , in base a quanto disposto agli allegati 1bis e 1ter al presente regolamento; a tal fine, in relazione alle rispettive competenze, sono introdotte disposizioni specifiche per i comuni e per i competenti settori regionali in materia di gestione del demanio idrico, per la gestione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo esistenti nelle aree di salvaguardia2. Dopo il considerato n. 2 bis del preambolo del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:
"
2 ter. occorre altresì garantire sull‘intero territorio regionale l’omogenea definizione :
a)
delle procedure per la presentazione e approvazione delle proposte di perimetrazione nel caso di nuove captazioni, coordinandole con la procedura di rilascio delle concessioni per l’uso di acqua;
b)
delle procedure per la messa in sicurezza delle captazioni di acque sotterranee non riconducibili al servizio idrico integrato che possono essere presenti nelle aree di salvaguardia;
c)
di specifiche disposizioni di tutela relative alle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell’
articolo 94 del d.lgs. n. 152/06 ;
”.
articolo 94 del d.lgs. n. 152/06 ;Art. 2
Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Sostituzione della rubrica del Capo III del d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 43/R/2018 è sostituita dalla seguente:
"
Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia.
".Art. 3
Procedura per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni. Inserimento dell'articolo 7 bis nel d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’articolo 7 del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:
“art. 7bis - Procedura di presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1.
Nel caso di captazioni da acque superficiali o laghi diverse da quelle ricomprese nella
ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, la proposta di perimetrazione formulata dall’Autorità Idrica Toscana (AIT) è allegata alla documentazione della domanda di concessione di derivazione presentata dal Gestore del servizio idrico integrato (SII) ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016 allegato D, al settore regionale territorialmente competente al rilascio del relativo titolo concessorio, di seguito, "settore regionale competente", ed è approvata dalla Giunta contestualmente al rilascio della concessione.
2.
Nel caso di captazioni da acque sotterranee, diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, una prima proposta formulata da AIT è allegata alla documentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca o di concessione presentata dal gestore ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016, allegato D.
3.
Sulla base della documentazione trasmessa da AIT e della consultazione con i comuni il settore regionale competente si esprime sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella proposta di perimetrazione definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4.
Nei casi di cui al comma 2 la proposta di perimetrazione definitiva è presentata da AIT al settore regionale competente contestualmente alla consegna della relazione tecnica di cui all’ articolo 51, comma 5 del d.p.g.r. n. 61R/2016 ed è approvata dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio della concessione.
5.
Su richiesta di AIT e dei comuni interessati, e limitatamente a specifiche situazioni di emergenza localizzata, il settore regionale competente può aggiornare la proposta di perimetrazione di cui al comma 3 entro i 60 giorni successivi all’approvazione della Giunta regionale. A seguito di tale aggiornamento, la Giunta regionale, se del caso, approva la revisione della perimetrazione definita all’atto del rilascio del titolo concessorio e, ove necessario, del disciplinare di concessione.
6.
Per le captazioni realizzate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza idrica ed idropotabile ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998 .) ed inserite nel piano straordinario di cui all’articolo 3, comma 1 della medesima legge, la proposta di individuazione dell’area di salvaguardia è presentata al cessare dello stato di emergenza contestualmente alla richiesta, da parte del gestore, di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio qualora, si renda necessario il mantenimento del prelievo e fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo .
7.
Dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, l’atto di individuazione delle aree di salvaguardia è tramesso ad AIT, al gestore del SII, alle province, ai comuni territorialmente interessati, all’azienda sanitaria locale (ASL) - dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessata nonché all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
".Art. 4
Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni. Inserimento dell'articolo 7ter nel d.p.g.r. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’articolo 7bis del d.p.g.r. 43/R/2018 è inserito il seguente:
"
Art. 7 ter - Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni.(articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1.
A seguito l’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di individuazione delle aree di salvaguardia, i comuni interessati provvedono a:
a)
recepire nei propri atti di governo del territorio le perimetrazioni approvate;
b)
aggiornare l’elenco dei potenziali centri di pericolo, inseriti nell’atto di individuazione e trasmetterlo all’ASL – Dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessato, all’ARPAT e al settore regionale competente.
c)
comunicare, nelle forme di legge, ai soggetti interessati, l’istituzione dell’area di salvaguardia
e dei vincoli di cui all’articolo 94, comma 4, del decreto legislativo per gli insediamenti e le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia .
d)
definire, ove sia necessario, in base alle disposizioni dell’allegato 1bis e dell’allegato 1ter, i programmi, le procedure e le misure di gestione territoriale e/o di messa in sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia, adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro gli interessi diversi esistenti fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico.
e)
individuare i soggetti tenuti all’attuazione delle misure di cui alla lettera d) nonché le modalità operative, i tempi di attuazione, e le eventuali disposizioni transitorie.
2.
Il Comune per l’ attuazione di quanto disposto al comma 1 lettere d) ed e) può avvalersi del supporto del gestore del SII , di ARPAT e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell’articolo 7quater.
3.
Il Comune vigila sul rispetto di quanto richiesto ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) anche con il supporto: di ARPAT, dell’ASL e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell’articolo 7quater.
”Art. 5
Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali. Inserimento dell'articolo 7quater nel d.p.g. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’articolo 7ter del d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito il seguente:
“
Art. 7quater - Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1.
Il settore regionale competente provvede a:
a)
inviare ai comuni interessati, ai fini della pubblicità di cui all’articolo 7 ter, comma 1 lettera b), l’elenco dei prelievi da acque sotterranee diversi da quelli che estraggono acque per il consumo umano all’interno dell’area di salvaguardia, corredato dai nominativi dei titolari;
b)
attestare l’avvenuta esecuzione delle verifiche di consistenza e, se prevista, controllare l’avvenuta messa in sicurezza dei pozzi esistenti da parte dei proprietari, secondo i criteri e nelle modalità individuate nell’Allegato 1ter al presente regolamento;
c)
comunicare ai comuni interessati l’avvenuta messa in sicurezza e gli esiti dei controlli di cui alla lettera b).
2.
Qualora l’area di salvaguardia ricada nel territorio di competenza di più settori regionale territorialmente competenti, le funzioni di cui a comma 1 sono espletate d’intesa tra gli stessi.
”.Art. 6
Inserimento degli allegati 1 bis e 1ter al d.p.g.r. n. 43/R/2018 (articolo 28, comma 2 l.r. 69/2011 )
1. Dopo l’allegato 1 al d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito l' allegato 1 bis recante le
“
Disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell’
art. 94 del D.Lgs 152/06
”
di cui all'appendice 1 al presente regolamento.
art. 94 del D.Lgs 152/06 2. Dopo l'allegato 1bis al d.p.g.r. n. 43/R/2018 è inserito l’allegato 1ter
,
recante le
“
Linee guida: individuazione dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi nelle aree di salvaguardia
”
, di cui all’appendice 2 al presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

