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Regolamento 8 gennaio 2025, n. 2/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;


Visto l’articolo 42, comma 2 dello Statuto;


Visto l’articolo 66, comma 3 dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale) e in particolare l’articolo 20;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 aprile 2024;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 13 maggio 2024, n. 559;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella seduta del 31 luglio 2024;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 18 settembre 2024;


Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 1552;


Considerato quanto segue:


1. il regolamento di attuazione, in applicazione dell’articolo 20 della l.r. 36/2023, disciplina gli elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento per le tartufaie naturali controllate e per le tartufaie coltivate, la definizione delle specie ammesse per la micorrizazione delle piante tartufigene e le modalità di controllo e di certificazione delle stesse, le modalità per la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura regionale, le modalità e i tempi dell’invio annuale da parte del comune alla Giunta regionale sia dei dati inerenti il rilascio e il rinnovo dei tesserini di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi, che dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate riconosciute, le modalità per l’identificazione delle specie di Tuber da parte del tartufaio, le modalità per l’istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del tartufo e di modifica di quelle esistenti, le modalità di richiesta da parte del comune o di organismi scientifici di periodi in deroga rispetto al calendario di cerca e di raccolta dei tartufi, la documentazione per la richiesta di riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata, la documentazione e le modalità di presentazione della richiesta da parte delle associazione di tartufai di riconoscimento di area addestramento cani da tartufo, della definizione del periodo temporale di apertura e di modalità di accesso all’area medesima, la tipologia e le modalità di apposizione delle tabelle di delimitazione lungo il perimetro delle tartufaie naturale controllate, di quelle coltivate e delle aree addestramento cani da tartufo;

2. al fine di semplificazione delle procedure autorizzatorie ancora in essere al momento di entrata in vigore del presente regolamento si prevede che alle richieste di riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni);


3. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere favorevole della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


4. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e di adeguare conseguentemente il testo a eccezione di quelle relative agli articoli 10, comma 2, e 14, comma 2, in quanto, in seguito ad una valutazione tecnica, le stesse non sono state ritenute in linea con le finalità delle medesime disposizioni.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e miglioramento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata (articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. 36/2023)
1. Le tecniche colturali di mantenimento e miglioramento della tartufaia naturale controllata, ai fini di mantenere e/o incrementare la produzione tartufigena, devono rispettare gli habitat naturali, mantenendo gli equilibri dell’ecosistema.
2. Le tecniche di cui al comma 1 sono specificate nel progetto di costituzione e nel piano quinquennale di gestione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), in funzione dello stato della tartufaia naturale e possono riguardare, tra le altre:
a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;
b) avviamento ad alto fusto del bosco, secondo un progetto di taglio, qualora necessario, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbionti con i tartufi;
c) controllo della vegetazione arbustiva infestante;
d) eliminazione e controllo della vegetazione alloctona infestante;
e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e diradamenti selettivi di piante arboree;
f) eliminazione di piante secche in piedi, secche cadute o pericolanti;
g) irrigazioni e pacciamature;
h) inserimento piante tartufigene;
i) ogni altra pratica agronomica o forestale che si renda necessaria purché nel rispetto dell’ecosistema tartufigeno.
3. Le tecniche colturali di gestione della tartufaia coltivata, specificate nel progetto di impianto e nel piano di gestione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera d), devono fornire anche le seguenti informazioni:
a) verifica dell’attitudine del luogo di impianto rispetto alla/e specie di tartufo previste in coltivazione, ovvero i caratteri stazionali, pedologici, microclimatici;
b) analisi del suolo e destinazione dello stesso nei due anni precedenti all’impianto;
c) indicazione del numero e della specie di piante arboree simbionti per ettaro di coltivazione, sesto di impianto, durata della stazione improduttiva e produzione mediamente attesa per ciascuna specie dichiarata in coltivazione e indicazione del vivaio di approvvigionamento;
d) tecniche di preparazione del suolo all’impianto e delle modalità di impianto;
e) tecniche di gestione post-impianto per un periodo pari alla durata del piano di gestione, dalla messa a dimora fino all’entrata in produzione.
Art. 2
Specie ammesse e modalità di controllo e di certificazione delle piante tartufigene (articolo 2, comma 1, lettera f), della l.r. 36/2023)
1. Le specie di funghi del genere Tuber con le quali sono micorrizate le piante tartufigene da mettere a dimora nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate sono quelle indicate all’articolo 5 della legge regionale.
2. Per la messa a dimora di piante tartufigene nella tartufaia, sia naturale controllata che coltivata, il richiedente del riconoscimento di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale), di seguito legge regionale, deve utilizzare materiale in possesso di certificazione, prevista dalla normativa di settore, che specifica, almeno, il numero delle piantine, la specie forestale e il tipo di tartufo con cui è stata eseguita la micorrizazione.
3. Il richiedente presenta al Servizio fitosanitario regionale la documentazione di cui al comma 2, e quest’ultimo rilascia un certificato con il quale è attestata la conformità del materiale vegetale alla documentazione di micorrizazione.
Art. 3
Modalità per la realizzazione, la tenuta e l’aggiornamento della mappatura regionale (articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 36/2023)
1. La mappatura regionale delle aree tartufigene e delle aree a raccolta riservata è realizzata dalla competente struttura della Giunta regionale sulla base del lavoro di ricerca e aggiornamento periodico delle aree tartufigene naturali e delle tartufaie naturali controllate e coltivate.
2. La mappatura è realizzata su sistemi informativi geografici (GIS) ed è inserita sullo strumento web GIS della Regione Toscana GEOscopio di cui all'articolo 55 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
3. L’aggiornamento della mappatura avviene con cadenza almeno biennale.
4. I comuni e i soggetti scientifici riconosciuti di cui all’articolo 9 possono accedere ai dati caricati su GEOscopio al fine di porre in essere le specifiche competenze previste dalla legge regionale e per esigenze di tutela e di conservazione del patrimonio tartufigeno.
5. I soggetti di cui al comma 4 indirizzano l’istanza di accesso ai dati, tramite posta elettronica certificata, alla competente struttura della Giunta regionale indicando, oltre all’oggetto della richiesta, la finalità della stessa. Gli stessi sono tenuti alla riservatezza riguardo ai dati ai quali accedono ed è fatto divieto della loro divulgazione.
Art. 4
Modalità e tempi di invio annuale da parte dei comuni alla Giunta regionale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi (articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 36/2023)
1. Il comune, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla competente struttura della Giunta regionale i dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi rilasciati negli ultimi dodici mesi contenenti:
a) le generalità del titolare;
b) l’indirizzo di residenza e un indirizzo di posta elettronica;
c) il codice fiscale;
d) la data di rilascio del tesserino di abilitazione e del versamento della tassa regionale;
e) la scadenza del tesserino di abilitazione.
Art. 5
Modalità e tempi di invio annuale da parte dei comuni dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e coltivate riconosciute (articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 36/2023)
1. Il comune, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla competente struttura della Giunta regionale i dati relativi alle nuove attestazioni di riconoscimento di tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, inerenti il proprio ambito territoriale, rilasciate e rinnovate negli ultimi dodici mesi, contenenti, per ogni nuova attestazione rilasciata:
a) le generalità del titolare o dei titolari, l’indirizzo di residenza, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, se posseduta;
b) il titolo di conduzione (proprietario, affittuario, etc.);
c) la categoria del soggetto richiedente (impresa agricola, IAP, privato, associazione, etc.);
d) i dati catastali e le mappe particellari con il perimetro della tartufaia;
e) la data di riconoscimento e quella di scadenza;
f) la/e specie di tartufo oggetto di raccolta riservata.
Art. 6
Accertamento e identificazione delle specie di Tuber (articolo 5, comma 2, della l.r. 36/2023)
1. L'accertamento delle specie di Tuber di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale può essere fatto a vista dall'operatore, munito del tesserino di abilitazione alla cerca e alla raccolta di cui all'articolo 9 della legge regionale, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie è condotta dagli Ispettorati micologici presso il Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.
2. L’operatore di cui al comma 1 prende contatto con l’Ispettorato micologico secondo le modalità previste dallo stesso.
Art. 7
Modalità per istituire nuove zone geografiche di provenienza di tartufi e per modificare le esistenti (articolo 6, commi 3 e 4, della l.r. 36/2023)
1. La proposta di nuova zona geografica di provenienza di tartufi, rispetto a quelle previste dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale, deve essere presentata alla Giunta regionale da almeno tre comuni confinanti, sentite le associazioni di cui all’articolo 15 della legge regionale, i consorzi volontari di cui all’articolo 16 della legge regionale e le organizzazioni professionali agricole. La proposta deve essere motivata e inviata alla competente struttura della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può, inoltre, modificare la delimitazione delle zone geografiche di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale su richiesta motivata di un nuovo comune confinante o di un comune facente parte della zona di provenienza, sentito il parere delle associazioni di cui all’articolo 15 della legge regionale, dei consorzi volontari di cui all’articolo 16 della legge regionale e delle organizzazioni professionali agricole. A tal proposito il comune invia alla competente struttura della Giunta regionale una richiesta motivata.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 o 2, acquisito il parere di un soggetto scientifico di cui all’articolo 9, si esprime sull’istituzione di nuove zone di valorizzazione o sulla variazione proposta di quelle esistenti. In caso di esito positivo la deliberazione contiene anche l'aggiornamento dei comuni di provenienza di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale.
Art. 8
Richiesta di periodi di divieto diversi dal calendario di cerca e di raccolta del tartufo (articolo 8, comma 4, della l.r. 36/2023)
1. Per richiedere alla Giunta regionale il divieto di cerca e di raccolta di tartufi in periodi diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta di cui all’articolo 8 della legge regionale il comune territorialmente competente presenta istanza motivata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata da una relazione tecnica in cui si evidenziano le motivazioni e le cause che richiedono il divieto.
2. La Giunta regionale si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.
Art. 9
Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cerca e alla raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta (articolo 8, comma 6, della l.r. 36/2023)
1. Per motivi di studio, di ricerca applicata e di sperimentazione, su richiesta di soggetti scientifici riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca, la Giunta regionale può autorizzare la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta di cui all’articolo 8 della legge regionale.
2. Il soggetto scientifico interessato presenta istanza alla competente struttura della Giunta regionale specificando la motivazione dello studio, della ricerca o della sperimentazione e le finalità che tale attività si prefigge, indicando, altresì, l’area interessata e le specie di tartufi oggetto della deroga; all’istanza è allegata una cartografia di dettaglio che individua l’area interessata, in supporto informatico georeferenziato.
3. L’autorizzazione è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza con deliberazione della Giunta regionale e la stessa è comunicata ai comuni interessati, alle associazioni di cui all’articolo 15 della legge regionale, ai consorzi di cui all’articolo 16 della legge regionale se presenti nel territorio interessato e agli organi di vigilanza.
Art 10
Documentazione per la richiesta di riconoscimento e di rinnovo di tartufaia naturale controllata (articolo 11, comma 3, della l.r. 36/2023)
1. Al fine del riconoscimento di tartufaia naturale controllata il richiedente presenta al comune, con le modalità da questo previste, la richiesta di rilascio dell’attestazione di riconoscimento. L’imprenditore agricolo può presentare la richiesta di riconoscimento di tartufaia naturale controllata tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Il comune mediante il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) provvede all’istruttoria dell’istanza e rilascia il riconoscimento di tartufaia naturale controllata.
2. Alla richiesta sono allegati i seguenti documenti:
a) la perizia asseverata da un professionista abilitato iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all’albo del collegio degli agrotecnici laureati o all’albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati che tratti dei seguenti aspetti: caratteristiche ecologiche dell’ambiente nel quale il tartufo produce (terreno, vegetazione e microclima);
1) estensione delle superfici e indicazione delle particelle catastali interessate dagli interventi;
2) evidenziazione cartografica degli interventi di mantenimento o miglioramento previsti;
3) inquadramento cartografico e catastale su base informatica;
b) gli estremi del titoli di possesso delle superfici oggetto della richiesta;
c) nel caso di richiedente imprenditore agricolo professionale (IAP) attestazione o autocertificazione del requisito, se non già contenuta nel fascicolo aziendale;
d) se il richiedente è un’associazione di cui all’articolo 15 della legge regionale attestazione o autocertificazione circa il possesso della personalità giuridica di diritto privato;
e) il piano di gestione che individua le tecniche colturali atte al mantenimento e al miglioramento della produzione del tartufo in situ in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, compresa l’eventuale messa a dimora di piante tartufigene.
3. Il trasferimento dei terreni a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che mortis causa, comporta il trasferimento della titolarità del riconoscimento di tartufaia naturale controllata. Il nuovo titolare è tenuto a comunicare al comune il subingresso. In tal caso rimane, comunque, fermo il numero di attestazione precedentemente rilasciato dall'amministrazione comunale.
4. Nel caso di variazione che preveda un aumento o una diminuzione della superficie della tartufaia naturale controllata riconosciuta, il titolare, al fine della nuova definizione del perimetro, con le modalità di cui al comma 1, provvede all’aggiornamento della documentazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale in merito ai limiti di superficie.
5. Per ottenere il rinnovo, il richiedente presenta al comune, con le modalità di cui al comma 1, l’istanza di rinnovo allegando:
a) la nuova perizia asseverata di cui al comma 2, lettera a);
b) il nuovo piano di gestione di cui al comma 2, lettera e).
6. Nel caso in cui la superficie della tartufaia ricada nel territorio di due o più comuni confinanti il riconoscimento della tartufaia naturale controllata è effettuato dal comune ove insiste la maggior superficie di terreno, previa istruttoria in collaborazione con le altre amministrazioni confinanti interessate.
7. Alle richieste di riconoscimento di tartufaia naturale controllata presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni).
Art. 11
Documentazione per la richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata (articolo 12, comma 3, della l.r. 36/2023)
1. Al fine del riconoscimento di tartufaia coltivata il richiedente presenta al comune, con le modalità da questo previste, la richiesta di rilascio dell’attestazione di riconoscimento. L’imprenditore agricolo può presentare la richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata tramite la DUA sul sistema informativo dell’ARTEA. Il comune mediante il SIGAF provvede all’istruttoria dell’istanza e rilascia il riconoscimento di tartufaia coltivata.
2. Alla richiesta sono allegati i seguenti documenti:
a) una perizia asseverata, in merito a quanto definito nell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), da un professionista abilitato iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all’albo del collegio degli agrotecnici laureati o all’albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
b) l’inquadramento cartografico e catastale su base informatica;
c) gli estremi del titoli di possesso delle superfici oggetto della richiesta;
d) il piano di gestione che individua le tecniche colturali in conformità a quanto disposto dall’articolo 1.
3. Il trasferimento dei terreni a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi che mortis causa, comporta il trasferimento della titolarità del riconoscimento. Il nuovo titolare è tenuto a comunicare al comune il subingresso. In tal caso rimane, comunque, fermo il numero di attestazione precedentemente rilasciato dall'amministrazione comunale.
4. Nel caso di variazione che preveda un aumento o una diminuzione della superficie della tartufaia coltivata riconosciuta il titolare, al fine della nuova definizione del perimetro, con le modalità di cui al comma 1 provvede all’aggiornamento della documentazione di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui la superficie della tartufaia ricada nel territorio di due o più comuni confinanti il riconoscimento della tartufaia coltivata è effettuato dal comune ove insiste la maggior superficie di terreno, previa istruttoria in collaborazione con le altre amministrazioni confinanti interessate.
6. Alle richieste di riconoscimento di tartufaia coltivata presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni).
Art. 12
Documentazione e modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento e di rinnovo di area addestramento cani da tartufo (articolo 14, comma 4, della l.r. 36/2023)
1. Ogni associazione di tartufai di cui all’articolo 15 della legge regionale può richiedere il rilascio dell’attestato di riconoscimento di un’area addestramento cani da tartufo presentando la richiesta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove ricade l’area. Alla richiesta è allegata la seguente documentazione:
a) l’inquadramento cartografico e cartografia catastale dell’area interessata;
b) gli estremi del titolo di possesso o di proprietà dell’area;
c) il piano della attività comprendente il calendario di apertura dell’area in conformità con il calendario di cerca e di raccolta dei tartufi di cui all’articolo 8 della legge regionale;
d) il regolamento di accesso alla stessa.
2. Ogni associazione può richiedere l’istituzione di una sola area di addestramento cani da tartufo la cui superficie non superi due ettari in un corpo unico.
3. Per ottenere il rinnovo, il richiedente presenta allo SUAP insieme all’istanza, il nuovo piano delle attività e il regolamento di accesso di cui al comma 1, lettere c) e d), con le modalità di cui allo stesso comma 1. In assenza di variazioni, il richiedente può autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), l’invarianza delle condizioni alla base del rilascio della precedente attestazione di riconoscimento, senza allegare documentazione.
Art. 13
Periodo di apertura e modalità di accesso all’area addestramento cani da tartufo (articolo 20, comma 1, lettera j), della l.r. 36/2023)
1. Il periodo di apertura agli utenti dell’area addestramento cani da tartufo avviene nei periodi di apertura del calendario di cerca e di raccolta del tartufo di cui all’articolo 8 della legge regionale.
2. La gestione delle aree di addestramento cani è affidata all’associazione che ha fatto richiesta di riconoscimento, la quale deve assicurare le attività di addestramento a tutti coloro che ne facciano richiesta anche se non soci, organizzando le attività e gli accessi, in modo da dare la più ampia diffusione del corretto impiego del cane nella cerca e nella raccolta dei tartufi.
3. Le attività di addestramento cani da tartufo devono essere svolte nel rispetto dell’articolo 7 della legge regionale.
Art. 14
Tipologia e modalità di apposizione delle tabelle nelle tartufaie naturali controllate, coltivate e nelle aree addestramento cani da tartufo (articolo 11, comma 8, articolo 12, comma 6 e articolo 14, comma 6, della l.r. 36/2023)
1. Le tabelle di delimitazione previste dalla legge regionale devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30 e devono essere collocate su pali o altri sostegni morti a una altezza minima da terra di 1.80 metri, purché sia assicurata la visibilità delle medesime. Le tabelle possono anche essere collocate su sostegni vivi ma soltanto con uso di fascette tali da non danneggiare la pianta.
2. Le tabelle sono poste in modo tale che da ogni cartello deve essere visibile il precedente e il successivo e sono poste lungo tutto il perimetro della superficie interessata a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e devono essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.
3. Le tabelle devono essere scritte in stampatello nero su fondo bianco, ben leggibili da terra. Su ogni tabella sono riportati il numero di riconoscimento rilasciato dal comune e a seconda della tipologia di area da delimitare, la scritta “Cerca e Raccolta di tartufi riservata” o “Area addestramento cani da tartufo - Divieto di raccolta di tartufi”.
4. Le tabelle di delimitazione devono essere, nel tempo, mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e rimosse a cura del titolare quando viene meno il riconoscimento dell’area delimitata.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.