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Regolamento 8 gennaio 2025, n. 2/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;


Visto l’articolo 42, comma 2 dello Statuto;


Visto l’articolo 66, comma 3 dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale) e in particolare l’articolo 20;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 aprile 2024;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 13 maggio 2024, n. 559;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella seduta del 31 luglio 2024;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni, espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 18 settembre 2024;


Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 1552;


Considerato quanto segue:


1. il regolamento di attuazione, in applicazione dell’articolo 20 della l.r. 36/2023, disciplina gli elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento per le tartufaie naturali controllate e per le tartufaie coltivate, la definizione delle specie ammesse per la micorrizazione delle piante tartufigene e le modalità di controllo e di certificazione delle stesse, le modalità per la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura regionale, le modalità e i tempi dell’invio annuale da parte del comune alla Giunta regionale sia dei dati inerenti il rilascio e il rinnovo dei tesserini di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi, che dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate riconosciute, le modalità per l’identificazione delle specie di Tuber da parte del tartufaio, le modalità per l’istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del tartufo e di modifica di quelle esistenti, le modalità di richiesta da parte del comune o di organismi scientifici di periodi in deroga rispetto al calendario di cerca e di raccolta dei tartufi, la documentazione per la richiesta di riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata, la documentazione e le modalità di presentazione della richiesta da parte delle associazione di tartufai di riconoscimento di area addestramento cani da tartufo, della definizione del periodo temporale di apertura e di modalità di accesso all’area medesima, la tipologia e le modalità di apposizione delle tabelle di delimitazione lungo il perimetro delle tartufaie naturale controllate, di quelle coltivate e delle aree addestramento cani da tartufo;

2. al fine di semplificazione delle procedure autorizzatorie ancora in essere al momento di entrata in vigore del presente regolamento si prevede che alle richieste di riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni);


3. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere favorevole della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


4. di accogliere le raccomandazioni espresse nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e di adeguare conseguentemente il testo a eccezione di quelle relative agli articoli 10, comma 2, e 14, comma 2, in quanto, in seguito ad una valutazione tecnica, le stesse non sono state ritenute in linea con le finalità delle medesime disposizioni.


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.