Regolamento 8 gennaio 2025, n. 1/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana). Modifiche del d.p.g.r. 62/R/2017.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione ;
visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;
vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), come successivamente modificata;
vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento agli articoli 60 e 89;
vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, (Atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico “PIT-PPR”, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 65/2014 ), con particolare riferimento all’articolo 34;
vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali);
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 "Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana");
visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 21.11.2024;
visto il parere favorevole della V Commissione del Consiglio regionale, espresso nella seduta del 16.12.2024, con l'integrale recepimento delle osservazioni;
vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 1538.
Considerato quanto segue:
1. La legge regionale 7 novembre 2024, n. 47 (Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017 ) ha modificato la normativa in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Le modifiche riguardano, tra l’altro:
a) l’ampliamento del novero dei soggetti potenziali destinatari di donazioni con l’ingresso delle associazioni senza fini di lucro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 27/2021 che realizzino progetti concernenti manifestazioni di rievocazione storica aventi le caratteristiche individuate dalla stessa l.r. 27/2021 ;
b) l’individuazione dei “progetti di paesaggio”, e degli studi di fattibilità ad essi propedeutici, di cui alla l.r. 65/2014 e alla D.C.R. 37/2015, quali oggetti incentivabili e meritevoli degli interventi di mecenatismo in quanto strumenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico toscano inteso come bene comune, strumenti altresì adeguati a sostenere lo sviluppo dei territori, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
2. Le novelle legislative citate ai punti precedenti hanno reso necessarie alcune limitate modifiche del regolamento di attuazione della l.r. 18/2017 .
Si approva il presente regolamento:
Art. 1
Modifica dell'articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Contenuti dell’istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro “art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 18/2017 ”)
1. La lettera c) dell' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/ R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 "Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana"), è interamente sostituita dalla seguente:
“
c) l’indicazione del progetto relativo al paesaggio, del progetto culturale, nonché il progetto concernente la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 18/2017 al quale il donante intende erogare la somma.”
.2. La lettera b) dell’articolo 2, comma 2, del d.p.g.r. 62/R/2017 è sostituita dalla seguente:
“
b) qualificazione e valorizzazione del paesaggio attraverso i progetti di paesaggio e gli studi di fattibilità ad essi propedeutici, di cui all’articolo 34 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 ).
”.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente:
“
2 bis. Gli studi di fattibilità di cui al comma 2, lettera b), sono formalizzati mediante l’approvazione di specifici accordi con la Regione e devono sviluppare, in raccordo con il settore regionale competente in materia di paesaggio, obiettivi e strategie definiti in tali accordi e finalizzati a qualificare e valorizzare i diversi paesaggi regionali in coerenza con i contenuti del PIT-PPR e in attuazione degli obiettivi di qualità degli ambiti di paesaggio.
”.4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente comma:
“
3 bis. I progetti concernenti la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica devono essere coerenti con i contenuti e le procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali).
”.5. Il comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è sostituito dal seguente:
“
4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio, nonché del “patrimonio culturale intangibile”, nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali.
”.Art. 2
Modifica dell'articolo 4 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Beneficiari delle erogazioni liberali “art. 3, l.r. 18/2017 ”)
1. Nell’articolo 4, comma 1, lettera b), del d.p.g.r. 62/R/2017, dopo la parola “
paesaggio
”, sono aggiunte le seguenti parole: “
nonché del 'patrimonio culturale intangibile', nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali.
”.Art. 3
Modifica dell’articolo 5 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali “art. 5, l.r. 18/2017 ”)
1. Nell’articolo 5, comma 5, del d.p.g.r. 62/R/2017, le parole “l
a competente struttura della Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Giunta regionale
”.2. Nell’articolo 5, comma 5, del d.p.g.r. 62/R/2017, le parole “
tra i progetti di cui all’articolo 2
”, sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’articolo 4, comma 4 ter, della l.r. 18/2027
”.3. Nell’articolo 5, comma 6, del d.p.g.r. 62/R/2017, dopo la parola “
beneficiari
”, sono aggiunte le seguenti parole: “
delle istanze ritenute ammissibili
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.