Regolamento 8 gennaio 2025, n. 1/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana). Modifiche del d.p.g.r. 62/R/2017.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 1
Modifica dell'articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 (Contenuti dell’istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro “art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 18/2017 ”)
1. La lettera c) dell' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/ R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 "Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana"), è interamente sostituita dalla seguente:
“
c) l’indicazione del progetto relativo al paesaggio, del progetto culturale, nonché il progetto concernente la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 18/2017 al quale il donante intende erogare la somma.”
.2. La lettera b) dell’articolo 2, comma 2, del d.p.g.r. 62/R/2017 è sostituita dalla seguente:
“
b) qualificazione e valorizzazione del paesaggio attraverso i progetti di paesaggio e gli studi di fattibilità ad essi propedeutici, di cui all’articolo 34 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 ).
”.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente:
“
2 bis. Gli studi di fattibilità di cui al comma 2, lettera b), sono formalizzati mediante l’approvazione di specifici accordi con la Regione e devono sviluppare, in raccordo con il settore regionale competente in materia di paesaggio, obiettivi e strategie definiti in tali accordi e finalizzati a qualificare e valorizzare i diversi paesaggi regionali in coerenza con i contenuti del PIT-PPR e in attuazione degli obiettivi di qualità degli ambiti di paesaggio.
”.4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è inserito il seguente comma:
“
3 bis. I progetti concernenti la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica devono essere coerenti con i contenuti e le procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali).
”.5. Il comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 62/R/2017 è sostituito dal seguente:
“
4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio, nonché del “patrimonio culturale intangibile”, nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.