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Regolamento 31 ottobre 2024, n. 43/R

Disposizioni in materia di poli per l’infanzia. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 6 novembre 2024

Art. 1
Poli per l’infanzia. Modifiche all’articolo 46 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 46 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi
educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:
1 bis. Al fine di garantire la condivisione degli spazi e delle esperienze da parte dei bambini, ai
servizi educativi che fanno parte di poli per l’infanzia non è richiesta l’autonomia funzionale di cui
all’articolo 19, comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.