Regolamento 26 giugno 2024, n. 24/R
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;
visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;
vista la legge regionale n. 16 del 10 maggio 2024 (Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006 .);
visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio”);
visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 16 maggio 2024;
visto il parere della struttura regionale competente di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.6;
vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 27 maggio 2024 con la quale è stata approvata, ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, la proposta regolamento avente ad oggetto: Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010;
visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare “Sanità e politiche sociali” del 5 giugno 2024;
visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 6 del 31 gennaio 2022;
vista la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2024, n. 718.
Considerato quanto segue:
1. In conseguenza delle modifiche recate dalla l.r. n. 16 del 10 maggio 2024 (Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006 .), è necessario introdurre disposizioni regolamentari relative allo svuotamento delle vasche per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2) della l.r. 8/2006 per stabilire le ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine suddette.
Si approva il presente regolamento:
Art. 1
Inserimento dell’art. 26 bis nel d.p.g.r. 23/R/2010 (Svuotamento delle vasche)
1. Dopo l’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n.23/R è inserito il seguente:
“
Art. 26 bis Svuotamento delle vasche
1. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio” non è necessario effettuare lo svuotamento totale annuale delle vasche qualora, oltre al mantenimento di tutti i parametri previsti dall’Allegato A del presente regolamento, siano rispettate le seguenti condizioni:
a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;
b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno settimanale;
c) abbassamento del livello dell’acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell’area di battente dell’acqua per le piscine non a sfioro;
d) riduzione dell’uso di disinfettanti dell’acqua costituiti da cloroisocianurati (dicloroisocianurato sodico anidrico, dicloroisocianurato sodico biidrato, acido tricloroisocianurico) in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico.
2. Oltre al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.
3. Il responsabile della piscina aggiorna il documento di valutazione del rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006 , dando evidenza del rispetto delle suddette condizioni.
” Art. 2
Modifica dell’art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 (Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua contenuta in vasca)
1. Il comma 2 bis dell’articolo 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente comma:
“
Per le piscine di cui all'articolo 3, comma1, lettera a), numero 2) i controlli sono effettuati con le frequenze minime di cui all’allegato B e sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi presso laboratorio accreditato, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l’apertura.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.