Regolamento 26 giugno 2024, n. 24/R
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2024
Art. 1
Inserimento dell’art. 26 bis nel d.p.g.r. 23/R/2010 (Svuotamento delle vasche)
1. Dopo l’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n.23/R è inserito il seguente:
“
Art. 26 bis Svuotamento delle vasche
1. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio” non è necessario effettuare lo svuotamento totale annuale delle vasche qualora, oltre al mantenimento di tutti i parametri previsti dall’Allegato A del presente regolamento, siano rispettate le seguenti condizioni:
a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;
b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno settimanale;
c) abbassamento del livello dell’acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell’area di battente dell’acqua per le piscine non a sfioro;
d) riduzione dell’uso di disinfettanti dell’acqua costituiti da cloroisocianurati (dicloroisocianurato sodico anidrico, dicloroisocianurato sodico biidrato, acido tricloroisocianurico) in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico.
2. Oltre al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.
3. Il responsabile della piscina aggiorna il documento di valutazione del rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006 , dando evidenza del rispetto delle suddette condizioni.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.