Regolamento 4 giugno 2024, n. 20/R
Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte III, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 21, comma 2, della l.r. 20/2006 . Modifiche al regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2024
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e in particolare l’articolo 13 e l’articolo 21;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed, in particolare, l'articolo 101, comma 2, di tale decreto;
Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”);
Visto il parere favorevole del Comitato direzionale espresso nella seduta dell’8 febbraio 2024;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 18, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista la preliminare deliberazione di Giunta regionale che approva lo schema di regolamento n. 118 del 12 febbraio 2024;
Visto il parere favorevole con osservazioni e suggerimenti della IV Commissione consiliare, competente in materia di territorio, ambiente mobilità e infrastrutture, espresso nella seduta del 3 aprile 2024 e trasmesso alla Giunta regionale in data 5 aprile 2024;
Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;
Vista le deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2024, n. 637;
Considerato quanto segue:
1. l'articolo 13, comma 1, lettera o ter), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) demanda al regolamento attuativo della legge medesima la disciplina delle condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 101, commi 1 e 2, 106 e 124, comma 3, del d.lgs.152/2006 ;
2. è necessario dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 20/2006 indicate al considerato n. 1 del presente Preambolo ed integrare il d.p.g.r. 46/R/2008 per definire le condizioni di autorizzazione allo scarico di acque reflue con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 alla parte III, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , nel rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 17 e 21 della medesima l.r. 20/2006 ;
3. è necessario inserire nel regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008 un allegato 7 bis contenente indicazioni tecnico-operative per individuare elementi decisionali utili per la valutazione di eventuali richieste di limiti diversi di cui all’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e, nel contempo, fornire ai proponenti uno strumento di supporto per strutturare gli studi e le eventuali attività scientifiche necessari;
4. di accogliere il parere della IV Commissione consiliare, competente in materia di territorio, ambiente mobilità e infrastrutture e di adeguare conseguentemente il testo, ad esclusione:
a) del punto 2 dei suggerimenti di tecnica redazionale, in quanto il presente regolamento inserisce modifiche al regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008, che nella rubrica degli articoli già vigenti e non modificati non riporta le disposizioni regionali a cui dà attuazione;
b) del punto 3 dei suggerimenti di tecnica redazionale, in quanto ritenuto non necessario;
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.