Regolamento 4 giugno 2024, n. 20/R
Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte III, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 21, comma 2, della l.r. 20/2006 . Modifiche al regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2024
Art 1
Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 alla parte III, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 21, comma 2, della l.r. 20/2006 . Inserimento del capo III bis nel titolo II del regolamento di attuazione emanato con d.p.g.r. 46/R/2008
1. Nel Titolo II del regolamento emanato con il d.p.g.r. 46/R/2008, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente capo:
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Capo III bis - Disposizioni per la definizione di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006 , ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del medesimo decreto
Art.16 bis - Ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera o ter), della legge regionale, il presente capo disciplina le condizioni e le modalità per la determinazione, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006 , ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del medesimo decreto.
2. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque di restituzione come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2006 ed agli scaricatori di piena come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera v), della l.r. 20/2006 .
Art.16 ter - Disposizioni procedurali
1. L'individuazione di valori limite diversi ai sensi dell'articolo 16 bis è richiesta dal proponente con apposita istanza ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l.r 20/2006 , la quale è corredata dalla documentazione indicata dall’allegato 7 bis del presente regolamento recante «Indicazioni operative, finalizzate alla individuazione di limiti di emissione diversi, ai sensi dell’articolo 101,
comma 2, del d.lgs.152/2006 ».
2. Ai fini della valutazione della richiesta, la struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 , la quale, tenuto conto della situazione ambientale attuale e pregressa del corpo recettore, si esprime sulla concessione di limiti diversi, con facoltà di individuare valori dei limiti di emissione inferiori a quelli risultanti dalla proposta del richiedente, al fine di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli standard di qualità ambientali previsti dalla normativa di settore ed il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 17 e 21, comma 3, della l.r. 20/2006 .
3. L'applicazione di limiti diversi ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 riguarda periodi temporalmente definiti in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, non può estendersi alla conduzione a regime dell'impianto ed è periodicamente rivalutata sulla base degli esiti del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 7 dell'allegato 7 bis del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente articolo restano in vigore fino alla loro revisione.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.