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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo VI
Aziende faunistico venatorie
Art. 22
Costituzione e rinnovo delle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie (AFV) nel rispetto del PFVR, previo parere della Giunta regionale.
2. L’autorizzazione ha durata corrispondente alla vigenza del PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del PFVR, con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie.
4. La domanda di nuova autorizzazione di AFV di cui all’articolo 20 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’azienda, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta, da parte degli interessati che rappresentano più del 50 per cento della superficie dei terreni facenti parte dell’istituto, l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’AFV nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’AFV; devono inoltre essere evidenziate le eventuali particelle interessate da recinzioni di cui all’articolo 25.
5. Per le AFV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per le AFV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione   ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
7. La costituzione dell’AFV può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 90 per cento della superficie ricadente all’interno del perimetro dell’istituto. Il titolare deve chiedere l’inclusione coattiva per tutti i terreni sui quali non ha ottenuto il consenso dei proprietari e/o conduttori, di norma non posti sul perimetro dell’istituto e corrispondenti all’eventuale massimo del 10 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi coattivamente, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. I terreni inclusi coattivamente fanno parte della superficie complessiva dell’istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell’azienda.
8. In caso di istanza di trasformazione da aziende agrituristico venatorie in aziende faunistico venatorie o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all’articolo 63, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).
9. La competente struttura della Giunta regionale approva il programma di conservazione e di ripristino ambientale.
10. In caso di modifica del PFVR durante la stagione venatoria, l’attività venatoria all’interno dell’azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
11. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
12. In caso di rinnovo dell’autorizzazione, alle AFV che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994 , possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994 .
13. Il PFVR prevede la percentuale di superficie boschiva presente nell’AFV.
Art. 23
Programma di conservazione e di ripristino ambientale (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all’articolo 20, comma 3 della l.r. 3/1994 , da presentarsi in caso di prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica:
a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l’azienda;
b) scelta delle specie in indirizzo e di quelle in incremento come previsto dal PFVR, sulla base della valutazione delle caratteristiche dell’ambiente;
c) stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda effettuata secondo le specifiche tecniche indicate dalla Regione nel PFVR e tenuto conto delle caratteristiche ambientali presenti;
d) progetto di recupero e valorizzazione ambientale con l’indicazione degli impianti e delle colture per i selvatici, delle tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate e dell’eventuale reimpianto di vegetazione naturale;
e) piano di assestamento e di prelievo relativo alla prima annualità.
2. Il programma di conservazione e ripristino ambientale deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.
3. Le AFV, previa autorizzazione della competente struttura della Giunta regionale, possono allevare fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda stessa.
Art. 24
Piano annuale di assestamento e prelievo (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui   all’articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994   è presentato  alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile, anche facendo ricorso, ove disponibili, alle apposite modalità di inserimento digitale.
2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene:
a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quella in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dal PFVR. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico abilitato con specifiche competenze in materia di gestione della fauna;
b) quantificazione delle immissioni di fauna selvatica previste e periodi di immissione garantendo la presenza di popolazioni consistenti della specie in indirizzo privilegiando nella massima misura possibile la riproduzione naturale;
c) piano di prelievo;
d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati cartograficamente: la superficie in ettari destinata alle colture a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica non deve essere inferiore al 3 per cento della superficie aperta;
e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo in strutture recintate;
f) consuntivo dei capi abbattuti e delle giornate di caccia autorizzate nell’annata precedente, suddivise tra piccola fauna selvatica stanziale, migratoria e ungulati;
g) copia del versamento dei conferimenti.
3. Il piano di prelievo prevede:
a) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi e non superiore al 25 per cento dei capi censiti;
b) l’eventuale distinzione tra abbattimento e cattura dei capi di piccola fauna selvatica stanziale, cacciabili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 18 della l. 157/1992 ;
c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quota di abbattimenti coerente con gli obiettivi del piano annuale di gestione degli ungulati per le aree vocate oppure finalizzata alla eradicazione per le aree non vocate;
d) la consistenza iniziale ed il piano di prelievo previsto per gli ungulati posti nei recinti di abbattimento, divisi per specie.
4. Il piano annuale di assestamento e il piano di prelievo devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.
5. Il piano annuale di assestamento e prelievo è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell’autorizzazione può proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.
Art. 25
1. Le AFV non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale.
2. Per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per la produzione di fauna selvatica da destinare al ripopolamento dell’azienda stessa. In tali recinti la caccia è vietata.
3. Possono inoltre essere autorizzate recinzioni di ampiezza massima pari al 20 per cento della superficie dell’azienda e non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo all’interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nei periodi di utilizzazione. Per l’abbattimento  del cinghiale, in tali aree recintate possono essere utilizzati i cani. Per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia.
4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.
Art. 26
1. Nel PFVR sono fissate le densità minime di lepre e galliformi da mantenere a fine stagione venatoria.
2. Fatti salvi gli adempimenti della fase di istituzione, le immissioni di fauna selvatica, comprese le specie costituenti l’indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di assestamento e prelievo.
3. Le immissioni di fauna selvatica sono autorizzate nel rispetto del PFVR. Nel PFVR sono individuati i livelli minimi di consistenza della specie in indirizzo che consentono all’azienda di non effettuare immissioni.
4. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalità di immissione per ciascuna specie, fermo restando l'obbligo per le immissione del fagiano di utilizzare appositi recinti di ambientamento, secondo i quantitativi definiti per ciascuna azienda faunistico venatoria nel piano annuale.
5. Le operazioni di immissioni devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale con un preavviso di almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso fra la sospensione dell'attività venatoria all'interno dell'azienda e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verifichino epizoozie la competente struttura della Giunta regionale può disporre deroghe al termine del 31 agosto.
Art. 27
Esercizio dell’attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994 , l’attività venatoria nelle AFV è consentita ai soli soggetti autorizzati, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo.
2. Nelle AFV che realizzano gli obiettivi del piano annuale di assestamento e prelievo è consentito esercitare la caccia alla fauna selvatica migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densità non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere una durata inferiore alla giornata di caccia.
3. Nelle aziende il titolare dell’autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani senza abbattimento, con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro. L’addestramento dei cani con abbattimento è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno.
Art. 28
Aziende faunistico venatorie in ambienti umidi o palustri (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costituzione di AFV in ambienti umidi o palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40ettari e deve presentare carattere di continuità.
2. Nelle AFV in ambienti umidi o palustri la caccia deve essere sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria.   
3. Le AFV in ambienti umidi o palustri che derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994 , forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto delle distanze di cui all'articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994 .
4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell’inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l’alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccità e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.
5. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato:
a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell’ambiente e in ogni caso non più di un cacciatore per 10 ettari di superficie umida o palustre;
b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell’autorizzazione;
c) l’individuazione di un’area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al 20 per cento della superficie della zona umida o palustre compresa nell’azienda faunistico venatoria;
d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie umida o palustre, e la loro tipologia.
Art. 29
Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AFV finalizzati a valutarne l’efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella l.r. 3/1994 .
2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle AFV che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e finalizzati ad accertare l’effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti, anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 . La revoca si applica comunque nei seguenti casi:
a) mancato raggiungimento, per tre anni consecutivi, degli obiettivi di produzione della fauna;
b) mancata presentazione del piano per due anni consecutivi comportano l’applicazione del procedimento di revoca previsto dall’articolo 22 della l.r. 3/1994 ;
c) mancato pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 20, comma 7 bis della l.r. 3/1994 , entro il 30 di maggio di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.
3. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della AFV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
Art. 30
Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. All'interno delle AFV ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.
2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell’elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell’elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.
3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è consentito il rilascio dei permessi di cui al comma 1 da parte dei singoli consorziati e la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati  dei singoli registri dei consorziati.
4. I permessi ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
5. Dal 1° febbraio fino all’apertura generale della caccia, per la caccia agli ungulati, non è necessaria l’annotazione sul tesserino venatorio e fa fede il permesso giornaliero rilasciato dall’azienda.
Art. 31
Vigilanza interna alle aziende (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. La vigilanza venatoria nelle AFV deve essere assicurata da una o più guardie a disposizione dell'azienda stessa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.