Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo V
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Art. 21
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza i centri privati di riproduzione della fauna selvatica agli imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del piano faunistico venatorio.
2. L’autorizzazione ha validità corrispondente al PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
4. La domanda di nuova autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’istituto, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) proposta di piano produttivo quinquennale in cui indicare quantità e qualità delle specie che si intendono produrre, le tecniche di produzione e l’eventuale contenimento di specie concorrenti. Le specie che si intendono produrre sono da individuare in via esclusiva fra le seguenti: lepre, starna, coturnice, pernice rossa e fagiano;
e) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
f) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro del centro.
5. Per il rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi Sito esternodel d.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per il rinnovo dei centri di produzione di fauna selvatica, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa, per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
7. Il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale deve presentare alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 1° dicembre di ogni anno, un piano annuale di gestione riportante la descrizione delle attività svolte nonché i dati dei censimenti, eventuale piano di cattura e mezzi di cattura da utilizzare.
8. I centri privati di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro.
9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o di trasformazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.