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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo II
Gestione faunistica del territorio a caccia programmata e Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria
Art. 3
Gestione faunistica del territorio a caccia programmata (articolo 12 l.r. 3/94 )
1. Gli ATC provvedono entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere alla Regione Toscana la previsione delle immissioni da effettuare e un resoconto di quanto svolto l’anno precedente. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della l.r. 3/1994 , impartisce direttive per lo svolgimento dell’attività di immissione di selvaggina.
2. Nel caso in cui la ricostituzione della fauna selvatica tramite le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3 bis della l.r. 3/1994 non è sufficiente a coprire le immissioni di cui al comma 1, gli ATC provvedono ad approvvigionarsi sul libero mercato nel rispetto Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
3. La competente struttura della Giunta regionale approva il disciplinare regionale per l'allevamento e le immissioni di piccola fauna selvatica stanziale che individua le caratteristiche qualitative per le diverse tipologie di capi.
4. La competente struttura della Giunta regionale effettua annualmente controlli a campione presso gli ATC per verificare il rispetto delle norme contenute nel disciplinare di cui al comma 3.
Art. 4
Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria (articolo 10 l.r. 3/1994 )
1. L’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria collabora con gli ATC, ARTEA, gli istituti pubblici e privati individuati dalla l.r. 3/1994 , le polizie provinciali e la polizia della Città Metropolitana di Firenze per la raccolta dei dati inerenti, i danni alle produzioni agricole, l’impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, le immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, i miglioramenti ambientali, l’attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le proprie finalità.
2. Gli ATC, ARTEA, gli istituti pubblici e privati individuati dalla l.r. 3/1994 , le polizie provinciali e la polizia della Città Metropolitana di Firenze mettono a disposizione dell’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria i dati in loro possesso mediante procedure e modulistica individuata dal settore competente.
3. Per l’elaborazione, la pubblicazione e la digitalizzazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento, l’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria può collaborare con soggetti esterni, sia pubblici che privati o del terzo settore nel rispetto della normativa vigente.
4. L’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria pubblica un periodico digitale, con cadenza mensile, contenente i dati raccolti ed elaborati, approfondimenti di natura scientifica, gli indirizzi e le strategie in ambito venatorio della Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.