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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

CAPO IV
Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER
Art. 78
1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER (Aree delle popolazioni di cervo appenninico condivise tra Toscana ed Emilia Romagna) ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.
2. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso il coordinamento di programmi e metodi fra le Regioni interessate considerando in modo unitario le popolazioni.
Art. 79
Comprensorio e organi di gestione (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. I confini dei comprensori sono definiti dalla Regione nel PFVR.
2. I comprensori sono suddivisi in sub-comprensori, a loro volta divisi in unità di gestione (distretti, istituti faunistici, aree protette), che rappresentano la base minima territoriale per l’ attività gestionale. Le unità di gestione del cervo non possono frazionare le analoghe unità del capriolo. Le unità di gestione sono di tipo conservativo o parzialmente conservativa.
3. Nelle unità di gestione non conservative non appartenenti ai comprensori ACATER il prelievo può essere concesso per periodi temporali di maggiore durata, tenendo conto dei danni e degli impatti sulle attività antropiche.
4. Per ciascun comprensorio viene individuata una commissione tecnica.
Art. 80
Coordinamento interregionale (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Le Regioni che condividono porzioni della stessa popolazione di cervo appenninico si coordinano nella gestione dei censimenti e dei prelievi scambiandosi annualmente le informazioni e condividendo i dati. I referenti per tali attività sono individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 81
Commissione tecnica (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La commissione tecnica è composta da due funzionari tecnici nominati dalla competente struttura della Giunta regionale e da due tecnici nominati dagli ATC ricadenti nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l’ente di gestione può nominare un proprio referente.
2. La commissione tecnica analizza le proposte di piano operativo annuale formulate dagli ATC competenti territorialmente sulla base dei dati sulla popolazione raccolti nelle singole unità di gestione.
3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all’elaborazione dei dati.
4. La commissione tecnica ha il compito di:
a) predisporre il piano annuale operativo che viene approvato dalla competente struttura della Giunta regionale;
b) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;
c) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;
d) fornire supporto alla Regione per l’ attivazione del piano annuale operativo.
5. In caso di disaccordo fra i tecnici componenti la commissione, prevalgono le indicazioni dei tecnici indicati dalla Giunta regionale.
6. La commissione tecnica ha una durata di cinque anni.
Art. 82
Piano annuale operativo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC competenti territorialmente coordinandosi tra loro e con i referenti delle unità di gestione incluse nel comprensorio propongono entro il 31 maggio alla commissione tecnica il piano annuale operativo relativo alla popolazione.
2. Il piano annuale operativo contiene:
a) l’individuazione cartografica e l’aggiornamento dell’areale riproduttivo e annuale della popolazione;
b) l’individuazione dei sub-comprensori e delle unità di gestione in essi ricadenti;
c) i dati di consistenza e di struttura della popolazione;
d) i risultati dei prelievi effettuati nelle annate precedenti e lo sforzo di caccia;
e) l’organizzazione della gestione faunistica venatoria dei sub-comprensori e delle unità di gestione, la realizzazione dei centri di sosta e di controllo dei capi abbattuti;
f) l’eventuale definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
g) il piano di prelievo ripartito per classi di sesso ed età e per unità di gestione;
h) la suddivisione degli introiti di gestione derivanti dalla cessione delle quote di prelievo e dei contributi annuali versati dai cacciatori dell’anno precedente e la loro destinazione.
3. I dati di cui alle lettere b),c), d) e g) sono inseriti nel portale regionale.
Art. 83
Organizzazione del prelievo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato attraverso il prelievo selettivo ed è organizzato in modo unitario nell’ambito di ciascun comprensorio.
2. Il prelievo è ripartito nei sub-comprensorio e nelle unità di gestione. Nelle unità di gestione esterne agli ATC è prevista una specifica assegnazione di quota parte del piano di prelievo, sulla base della superficie e della vocazione di ciascuna unità di gestione.
3. Il prelievo nel sub-comprensorio ricadente in area non vocata è assegnato “a scalare” fino al 80 per cento del piano. La restante parte dei capi in prelievo può essere assegnata direttamente a cacciatori singoli o a gruppi.
4. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo può iscriversi ad un solo sub-comprensorio regionale.
5. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente, inclusi i danni alle coltivazioni provocati dalla specie. I comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione di cui al presente comma.
Art. 84
Assegnazione dei prelievi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. L’assegnazione di una quota di capi da prelevare alle AFV e alle AAV, di cui all’articolo 83, comma 2, rientra nel piano di prelievo del sub-comprensorio in cui ricade l’azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste dagli ATC per i distretti confinanti.
2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel comprensorio di gestione.
Art. 85
Modalità di prelievo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il prelievo dei soggetti previsti dal piano annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri, o 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.