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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

CAPO III
Prelievo selettivo degli altri ungulati
Art. 75
Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 1, lettera m) e all’articolo 70, comma 4 dai cacciatori abilitati e iscritti nell’apposito registro regionale.
2. La struttura competente della Giunta regionale, con specifico provvedimento, può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in altre regioni previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto.
3. La caccia di selezione esercitata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati, con l’esclusione di qualsiasi forma di battuta.
4. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne, con l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.
5. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi:
a) capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice;
6. E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.
Art. 76
Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori che hanno effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono iscriversi, nell’ATC di residenza venatoria, ad un solo distretto posto in area vocata per ciascuna specie ad esclusione dei cacciatori residenti anagraficamente nei comuni dell’ATC che possono iscriversi anche ad un altro distretto in area vocata per ciascuna specie. I cacciatori possono iscriversi anche ad un distretto per ciascuna specie in ciascuno degli ulteriori ATC a cui risultano iscritti.
2. Gli ATC prevedono nei propri disciplinari le modalità di accesso ai distretti di propria competenza e le attività obbligatorie necessarie per esercitare la gestione venatoria di ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti a cacciatori che abbiano commesso irregolarità nella gestione, ai sensi di quanto previsto da specifico disciplinare approvato dal comitato di gestione.
3. Il comitato di gestione dell’ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati, privilegiando coloro che hanno effettuato l’opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Nel PFVR sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo.
4. Il comitato di gestione può destinare la cessione di una quota fino al 20 per cento di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure ad altri cacciatori in possesso di abilitazione o accompagnati da cacciatori abilitati iscritti al distretto. La quota di cessione è comprensiva dell’iscrizione all’ATC. Nel caso di non completamento della quota di capi abbattibili, il comitato assegna i capi in avanzo ai cacciatori del distretto.
5. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
6. L’ATC dispone, nel territorio di competenza, le modalità di prenotazione e comunicazione delle uscite di caccia, favorendo la rotazione delle prenotazioni e la piena fruizione dei punti e dei percorsi di tiro, nonché dei settori di prelievo. L’ATC dispone inoltre la raccolta e comunicazione dei dati relativi alle uscite ed il controllo dei capi abbattuti.
7. Con riferimento al recupero dei capi feriti e alle verifiche sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 71 e 72.
Art. 77
Controllo della fauna selvatica (articolo 37 della l.r. 3/1994 )
1. Il proprietario o conduttore dei fondi sui quali si realizzano piani di controllo, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 37, comma 3 della l.r. 3/1994 , segnala la propria disponibilità a collaborare con la Regione per l’attuazione del piano tramite la procedura informatizzata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.